Art. 5. Modifiche all'art. 13 - Rappresentanza sindacale 1. All'art. 13, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «deve essere effettiva», sono inserite le seguenti: «, unica e diretta». 2. Al comma 3 del medesimo articolo, dopo le parole «delle deleghe di cui e'» sono inserite le seguenti: «unicamente e». 3. Al comma 4 del medesimo articolo, dopo le parole «un'unica organizzazione sindacale», sono inserite le seguenti «e non possono essere dirigenti di altre organizzazioni sindacali».