Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», cosi' come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018. Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 11 giugno 2021.