Art. 11 
 
                  Criteri di valutazione dei titoli 
 
  1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei  criteri
di  massima  si  effettua   prima   dell'espletamento   della   prova
teorico-pratica e, ai  fini  della  valutazione  dei  titoli  di  cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), ad  eccezione  di  quelli  richiesti
quale requisito di ammissione al concorso, che non  sono  oggetto  di
valutazione, la commissione si attiene ai seguenti principi: 
    a) titoli di carriera: 
      1) i titoli  di  carriera  sono  valutabili  se  si  tratta  di
servizio  reso  presso  le  aziende  sanitarie  locali,  le   aziende
ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
gli Istituti zooprofilattici  sperimentali,  gli  enti  di  cui  agli
articoli 19 e 20  del  presente  decreto  e  presso  altre  pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti; 
      2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 
      3) le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      4) i  periodi  di  servizio  prestati  a  tempo  parziale  sono
valutati  proporzionalmente   all'orario   previsto   dal   contratto
collettivo nazionale di lavoro; 
    b) titoli accademici e di studio: 
      1) i titoli  accademici  e  di  studio  sono  valutati  con  un
punteggio attribuito  dalla  commissione  con  motivata  valutazione,
tenuto conto dell'attinenza  dei  titoli  posseduti  con  il  profilo
professionale da conferire; 
    c) pubblicazioni e titoli scientifici: 
      1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla consistenza complessiva della  produzione
scientifica, all'intensita' e continuita' temporale della  produzione
scientifica, alla originalita', innovativita',  rigore  metodologico,
alla  visibilita'   internazionale   nei   cataloghi   bibliografici,
all'impatto nella letteratura scientifica; 
      2) la commissione,  peraltro,  tiene  conto,  ai  fini  di  una
corretta valutazione: 
        a) della  data  di  pubblicazione  dei  lavori  in  relazione
all'eventuale conseguimento di titoli  accademici  gia'  valutati  in
altra categoria di punteggi; 
        b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate  ed  interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,  ovvero
tiene  conto  dell'apporto  individuale  del  candidato  in  caso  di
partecipazione del medesimo a lavori in  collaborazione,  ovvero  del
fatto  che  le  pubblicazioni  costituiscano   monografie   di   alta
originalita'; 
      3) i titoli scientifici sono valutati  con  motivata  relazione
tenuto conto dell'attinenza  dei  titoli  posseduti  con  il  profilo
professionale da conferire; 
    d) curriculum formativo e professionale: 
      1) nel curriculum formativo e professionale  sono  valutate  le
attivita' professionali e di  studio,  formalmente  documentate,  non
riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad  evidenziare,  ulteriormente,   il   livello   di   qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e  specifiche
rispetto  alla  posizione  funzionale  da  conferire,   nonche'   gli
incarichi di insegnamento; 
      2) in  tale  categoria  rientrano  anche  la  partecipazione  a
progetti  nazionali/internazionali,  le  presentazioni  a  congressi,
convegni  nazionali/internazionali,  il  conseguimento  di  premi   e
riconoscimenti nazionali/internazionali per attivita' di  ricerca,  i
corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati  con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale; 
      3) in  tale  categoria  rientrano  altresi'  gli  incarichi  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di   collaborazione   a
progetto, nonche' altri incarichi di lavoro flessibile; 
      4) il punteggio  attribuito  dalla  commissione  al  curriculum
formativo e professionale e'  globale  e  deve  essere  adeguatamente
motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori
della commissione.