Art. 11 Criteri di valutazione dei titoli 1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova teorico-pratica e, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), ad eccezione di quelli richiesti quale requisito di ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione si attiene ai seguenti principi: a) titoli di carriera: 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti di cui agli articoli 19 e 20 del presente decreto e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti; 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; b) titoli accademici e di studio: 1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire; c) pubblicazioni e titoli scientifici: 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all'intensita' e continuita' temporale della produzione scientifica, alla originalita', innovativita', rigore metodologico, alla visibilita' internazionale nei cataloghi bibliografici, all'impatto nella letteratura scientifica; 2) la commissione, peraltro, tiene conto, ai fini di una corretta valutazione: a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero tiene conto dell'apporto individuale del candidato in caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, ovvero del fatto che le pubblicazioni costituiscano monografie di alta originalita'; 3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire; d) curriculum formativo e professionale: 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche' gli incarichi di insegnamento; 2) in tale categoria rientrano anche la partecipazione a progetti nazionali/internazionali, le presentazioni a congressi, convegni nazionali/internazionali, il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali/internazionali per attivita' di ricerca, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale; 3) in tale categoria rientrano altresi' gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto, nonche' altri incarichi di lavoro flessibile; 4) il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum formativo e professionale e' globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.