IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»)  e  successive  modifiche,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di  seguito  «decreto
Rilancio»), recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto l'art. 27, comma 1, del «decreto Rilancio», ove e' stabilito,
tra l'altro, che, al fine  di  attuare  interventi  e  operazioni  di
sostegno e rilancio del sistema economico e  produttivo  italiano  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, Cassa depositi
e  prestiti  S.p.a.  (di  seguito  Cassa  depositi  e  prestiti)   e'
autorizzata  a  costituire   un   patrimonio   destinato   denominato
«Patrimonio Rilancio» (di seguito Patrimonio Destinato) costituito da
beni e rapporti giuridici apportati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e che il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in
comparti; 
  Visto l'art. 27, comma 2, del «decreto Rilancio», il quale  dispone
che gli apporti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
effettuati con apposito decreto ministeriale; 
  Visto l'art. 27, comma 17, del «decreto Rilancio», come  sostituito
dall'art. 27, comma 4-bis, della legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  di
conversione del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104  (di  seguito
«decreto Agosto»), il quale dispone, tra l'altro, che «Ai fini  degli
apporti  di  cui  al  comma  2,  e'  autorizzata  per   l'anno   2020
l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel  limite  massimo  di  44
miliardi  di  euro,  appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del
predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono
a formare il limite delle emissioni nette per l'anno  2020  stabilito
dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche» e che «I titoli
di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020  possono
esserlo negli anni  successivi  e  non  concorrono  al  limite  delle
emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 3 febbraio 2021, n.
26, relativo al «Regolamento  concernente  i  requisiti  di  accesso,
condizioni, criteri e modalita'  degli  investimenti  del  Patrimonio
Destinato»; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  37612  del  7  maggio  2021  (di
seguito «decreto apporti»), che ha dato attuazione all'art. 27, comma
2, del «decreto Rilancio», e contente la  disciplina  generale  sulla
base del quale procedere  tempo  per  tempo  agli  apporti  necessari
all'operativita' del Patrimonio Destinato; 
  Considerato che il «decreto  apporti»  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  115
del 15 maggio 2021, cosi come disposto  dall'art.  3,  comma  1,  del
medesimo decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del «decreto apporti», ove  si  stabilisce
che, a titolo di apporto  al  Patrimonio  Destinato,  possono  essere
assegnati a Cassa depositi e  prestiti,  in  nome  e  per  conto  del
Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato  emessi  con  appositi
decreti del Dipartimento del Tesoro nel limite massimo di 44 miliardi
di euro; 
  Visto il comma 3  del  sopracitato  articolo,  ove  si  prevede  la
sottoscrizione tra le parti  di  un  protocollo  di  intesa  volto  a
disciplinare i tempi e le modalita' di  comunicazione,  da  parte  di
Cassa depositi e prestiti al Dipartimento del Tesoro - Direzione  II,
dei dati di pianificazioni e di consuntivazione delle  operazioni  di
gestione, corredati dai relativi  tempi  di  esecuzione,  inerenti  i
titoli di Stato apportati; 
  Visto l'art.  2  del  «decreto  apporti»,  il  quale  dispone,  tra
l'altro, che a fronte degli apporti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato,
sono  emessi,  in  favore  del   Ministero   stesso,   strumenti   di
partecipazione  al  Patrimonio  Destinato  o  ai   singoli   comparti
eventualmente costituiti per un valore nominale  pari  al  valore  di
mercato, comprensivo di eventuali dietimi di interesse, dei titoli di
Stato oggetto di apporto; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del «decreto apporti», ove si  stabilisce,
tra l'altro, l'assegnazione, a titolo di apporto  iniziale,  a  Cassa
depositi e prestiti, in nome e per conto  del  Patrimonio  Destinato,
titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro, dei  quali
il Dipartimento del Tesoro dispone l'emissione entro quindici  giorni
lavorativi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto
ministeriale medesimo e che detto  controvalore  e'  suscettibile  di
essere aggiustato, in sede di emissione  dei  titoli  di  Stato,  per
tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei titoli  di  Stato,
pari a 1.000 euro; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69,
e come previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
  Considerato che, ai  sensi  del  citato  art.  27,  comma  17,  del
«decreto Rilancio», i titoli oggetto  della  presente  emissione  non
concorrono al limite delle emissioni nette per il 2021 e per gli anni
successivi secondo le rispettive leggi di bilancio; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerato  che  la  presente  emissione  di   titoli   di   Stato
costituisce apporto iniziale al  Patrimonio  Destinato  e  che  viene
assegnato a Cassa depositi  e  presiti,  in  nome  e  per  conto  del
Patrimonio Destinato stesso; 
  Visti i propri  decreti  in  data  27  settembre,  26  ottobre,  25
novembre, 27 dicembre 2016, nonche' 26 gennaio 2017, con i  quali  e'
stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 0,35% con godimento 3 ottobre 2016  e  scadenza  1°
novembre 2021; 
  Visti i propri decreti in data 26 luglio, 28 agosto, 27  settembre,
26 ottobre e 22 dicembre 2017, nonche' 26 gennaio 2018, con  i  quali
e' stata disposta l'emissione delle prime dodici  tranche  dei  buoni
del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017  e  scadenza
1° agosto 2022; 
  Visti i propri decreti in data 14 luglio, 13 agosto, 10  settembre,
12 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre  2020,  con  i  quali  e'  stata
disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre
2027; 
  Ritenuto opportuno disporre l'emissione di un'undicesima tranche di
buoni del Tesoro poliennali 0,35% con  godimento  3  ottobre  2016  e
scadenza 1° novembre 2021,  una  tredicesima  tranche  di  buoni  del
Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017  e  scadenza  1°
agosto 2022 e una tredicesima tranche di buoni del Tesoro  poliennali
0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  3  del  «Testo  unico»,  del
«decreto cornice»,  dell'art.  27  del  «decreto  Rilancio»,  nonche'
dell'art.  3  del  «decreto  apporti»  sono  disposte   le   seguenti
emissioni: 
    1. undicesima tranche di buoni  del  Tesoro  poliennali,  con  le
seguenti caratteristiche: 
      ISIN: IT0005216491 
      importo: 178.986.000,00 euro 
      decorrenza: 3 ottobre 2016 
      scadenza: 1° novembre 2021 
      tasso di interesse: 0,35% annuo, pagabile in due semestralita',
il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito 
      data di regolamento: 9 giugno 2021 
      dietimi d'interesse: 39 giorni 
      prezzo di emissione: 100,365 
      controvalore di mercato: 179.705.689,10 euro, di cui  66.390,20
euro di dietimi di interesse 
      rimborso: alla pari. 
    2. tredicesima tranche di buoni del  Tesoro  poliennali,  con  le
seguenti caratteristiche: 
      ISIN: IT0005277444 
      importo: 475.000.000,00 euro 
      decorrenza: 1° agosto 2017 
      scadenza: 1° agosto 2022 
      tasso di interesse: 0,90% annuo, pagabile in due semestralita',
il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito 
      data di regolamento: 9 giugno 2021 
      dietimi d'interesse: 128 giorni 
      prezzo di emissione: 101,521 
      controvalore  di   mercato:   483.736.352,00   euro,   di   cui
1.511.602,00 euro di dietimi di interesse 
      rimborso: alla pari. 
    3. tredicesima tranche di buoni del  Tesoro  poliennali,  con  le
seguenti caratteristiche: 
      ISIN: IT0005416570 
      importo: 2.250.000.000,00 euro 
      decorrenza: 16 luglio 2020 
      scadenza: 15 settembre 2027 
      tasso di interesse: 0,95% annuo, pagabile in due semestralita',
il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito 
      data di regolamento: 9 giugno 2021 
      dietimi d'interesse: 86 giorni 
      prezzo di emissione: 103,625 
      controvalore  di  mercato:  2.336.557.745,25   euro,   di   cui
4.995.245,25 euro di dietimi di interesse 
      rimborso: alla pari. 
  L'emissione delle  suddette  tranche,  disposta  per  un  ammontare
nominale complessivo di 2.903.986.000,00 euro, ha un controvalore  di
mercato pari a 2.999.999.786,35 euro, di  cui  6.573.237,45  euro  di
dietimi di interesse. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dai relativi decreti citati nelle premesse. 
  Le prime dieci cedole dei buoni del  Tesoro  poliennali  0,35%  con
godimento 3 ottobre 2016 e scadenza 1° novembre 2021  emessi  con  il
presente  decreto,  essendo  pervenute  in  scadenza,  non   verranno
corrisposte. 
  Le prime sette cedole dei buoni del  Tesoro  poliennali  0,90%  con
godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1°  agosto  2022  emessi  con  il
presente  decreto,  essendo  pervenute  in  scadenza,  non   verranno
corrisposte. 
  Le prime due cedole dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  0,95%  con
godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027 emessi  con  il
presente  decreto,  essendo  pervenute  in  scadenza,  non   verranno
corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»).