Art. 5 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione  a  seguito  del
decreto di assegnazione di cui all'art. 3, comma 5 in anticipazioni e
saldo, secondo le quote e  le  modalita'  che  saranno  previste  nel
bando.