Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National eligibility criteria» 2018, nella misura dell'80% del
contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel  caso
di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il  soggetto  beneficiario
privato dovra' produrre  apposita  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato  dal
MUR con specifico provvedimento; 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto; 
  3.  Il  presente  provvedimento,  emanato  ai  sensi  del  disposto
dell'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020,   e   la
conseguente sottoscrizione dell'atto  d'obbligo,  e'  risolutivamente
condizionato agli  esiti  delle  istruttorie  di  ETS  e  EEF  e,  in
relazione alle stesse, subira' eventuali modifiche,  ove  necessarie.
Pertanto  all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto   d'obbligo   il
soggetto beneficiario dichiara di  essere  a  conoscenza  che  forme,
misure  ed  entita'   delle   agevolazioni   ivi   disposte   nonche'
l'agevolazione     stessa,     potranno     essere     soggette     a
variazione/risoluzione; 
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista  l'erogazione  a  titolo   di
anticipazione,  e  il  soggetto  beneficiario  ne  facesse  richiesta
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto   d'obbligo,   l'eventuale
maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse
e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e  EEF,
sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero  fino  alla
concorrenza  della  somma   eccedente   erogata,   sulle   successive
erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo; 
  5.  Qualora  in  esito  alle  istruttorie  ETS  e   EEF   l'importo
dell'anticipo erogato non trovasse capienza  di  compensazione  nelle
successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma
erogata eccedente alla spettanza  complessiva  concessa  in  sede  di
rettifica sara' restituita al  MUR  dai  soggetti  beneficiari  senza
maggiorazione di interessi; 
  6. All'atto della sottoscrizione dell'atto  d'obbligo  il  soggetto
beneficiario e' a conoscenza  che  il  capitolato  definitivo,  sulla
scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli  sullo  stato  di
avanzamento,   sara'   quello   debitamente   approvato   e   siglato
dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita',  si  procedera'
ai necessari conguagli; 
  7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.