Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono venire effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. 2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi il valore della percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 3. Il vino «Freisa d'Asti» nella tipologia superiore, deve essere invecchiato fino al 1° novembre dell'anno successivo a quello di vendemmia e per un periodo non inferiore a sei mesi in recipienti di legno. 4. La produzione dei vini spumanti e frizzanti di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia.