(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di  vinificazione  e  di  invecchiamento  devono
venire effettuate nell'interno della zona  di  produzione  delimitata
nell'art. 3. 
    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio delle Province di Asti, Alessandria,  Cuneo  e
Torino. 
    2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%. 
    Qualora  tale   resa   superi   il   valore   della   percentuale
sopraindicata, ma non oltre il 75%,  l'eccedenza  non  avra'  diritto
alla  denominazione  di  origine  controllata;  oltre  detto   limite
percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata per tutta la partita. 
    3. Il vino «Freisa d'Asti» nella tipologia superiore, deve essere
invecchiato fino al 1° novembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
vendemmia e per un periodo non inferiore a sei mesi in recipienti  di
legno. 
    4. La produzione dei vini spumanti e frizzanti di cui al presente
disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione
in autoclave o in bottiglia.