ACCORDO SU AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO EX LEGGE N. 146/90 E LEGGE N. 83/2000 IN CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI Il presente accordo - che rinnova quello del 9 novembre 1993 - e' stato stilato in ottemperanza alle procedure previste dal lodo deliberato in data 14 luglio 1994 dalla Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alle leggi n. 146/90 e n. 83/2000, al fine di assicurare i servizi minimi garantiti in caso di sciopero, rilevando, anche in presenza di situazioni conflittuali, il ruolo centrale della fruizione dei servizi pubblici ritenuti essenziali dalla legge da parte dei cittadini-utenti, nella logica del giusto contemperamento tra i diritti loro costituzionalmente garantiti e quelli di sciopero dei lavoratori. Con riguardo ai tempi e alle modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL di settore attualmente in vigore. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. Premessa. Caronte&Tourist Isole Minori S.p.a. e' una societa' di navigazione che eroga servizi di trasporto in linee convenzionate da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave. Data la conformazione geografica dei territori collegati, il trasporto navale e' l'unico in grado di garantire la movimentazione di veicoli e merci con modalita' che assicurano la sopravvivenza delle popolazioni delle Isole Minori siciliane. Per «servizi minimi» sono da intendersi quelli erogati dalla societa', a suo tempo legati alle ex Siremar, NGI e Tdl. Art. 1. Procedura di raffreddamento e conciliazione Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione, l'azienda dovra' convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto dovra' svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovra' concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo. Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo. Del tentativo di conciliazione si dovra' redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovra' essere inviato alla Commissione di garanzia. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo. Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime. Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra.