(Accordo-art. 1)
ACCORDO SU AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO EX  LEGGE  N.
  146/90 E LEGGE N. 83/2000 IN CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI 
 
    Il presente accordo - che rinnova quello del 9 novembre 1993 - e'
stato stilato  in  ottemperanza  alle  procedure  previste  dal  lodo
deliberato in data 14 luglio 1994 dalla Commissione di  garanzia  per
l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi  pubblici  essenziali
di cui alle leggi n. 146/90 e n. 83/2000, al  fine  di  assicurare  i
servizi minimi garantiti in caso di  sciopero,  rilevando,  anche  in
presenza  di  situazioni  conflittuali,  il  ruolo   centrale   della
fruizione dei servizi pubblici ritenuti  essenziali  dalla  legge  da
parte dei cittadini-utenti, nella logica del  giusto  contemperamento
tra i diritti loro costituzionalmente garantiti e quelli di  sciopero
dei lavoratori. 
    Con riguardo ai tempi e alle modalita' per  l'espletamento  delle
procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto
non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto  definito  nel
CCNL di settore attualmente in vigore. 
    Le norme del presente accordo si applicano alle azioni  sindacali
relative  alle  politiche  sindacali  di  riforma,  rivendicative   e
contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e  di  indicazione
della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori  e  dell'ordine  costituzionale  o  per  gravi  eventi  lesivi
dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. 
Premessa. 
    Caronte&Tourist  Isole  Minori  S.p.a.   e'   una   societa'   di
navigazione che eroga servizi di trasporto in linee convenzionate  da
e per le isole minori della Sicilia per persone  e  veicoli  a  mezzo
nave. 
    Data la conformazione  geografica  dei  territori  collegati,  il
trasporto navale e' l'unico in grado di garantire  la  movimentazione
di veicoli e merci con  modalita'  che  assicurano  la  sopravvivenza
delle popolazioni delle Isole Minori siciliane. 
    Per «servizi minimi» sono  da  intendersi  quelli  erogati  dalla
societa', a suo tempo legati alle ex Siremar, NGI e Tdl. 
 
                               Art. 1. 
 
             Procedura di raffreddamento e conciliazione 
 
    Per  quanto  riguarda  le  procedure  di  raffreddamento   e   di
conciliazione, le parti convengono  che  entro  cinque  giorni  dalla
ricezione della comunicazione dello stato  di  agitazione,  l'azienda
dovra' convocare formalmente le organizzazioni  sindacali  che  hanno
effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. 
    L'incontro di apertura del confronto dovra' svolgersi entro e non
oltre i successivi  cinque  giorni.  Il  tentativo  di  conciliazione
dovra' concludersi entro cinque giorni dalla  data  di  apertura  del
confronto.  Trascorso  inutilmente  tale  termine  le  procedure   si
intenderanno come espletate con esito negativo. 
    Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo  richiedente,
decorsi i cinque  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  le
procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo. 
    Del  tentativo  di  conciliazione  si  dovra'  redigere  apposito
verbale, sottoscritto dalle parti, che  dovra'  essere  inviato  alla
Commissione di garanzia. 
    In caso di esito positivo  del  tentativo  di  conciliazione,  il
verbale dovra'  contenere  l'espressa  dichiarazione  di  revoca  del
proclamato stato di agitazione. 
    In caso di esito negativo, nel verbale dovranno  essere  indicate
le ragioni del mancato accordo. 
    Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della proclamazione di
un'azione  di  sciopero,  le  procedure  di   raffreddamento   e   di
conciliazione devono essere ripetute  nel  solo  caso  in  cui  siano
trascorsi piu' di novanta giorni dalla  conclusione  delle  procedure
medesime. 
    Nell'ambito della stessa vertenza,  per  le  azioni  di  sciopero
successive  alla  prima,  le  procedure  di   raffreddamento   e   di
conciliazione devono essere ripetute  nel  solo  caso  in  cui  siano
trascorsi piu' di  novanta  giorni  dall'ultimazione  della  fase  di
conciliazione. 
    I periodi di franchigia,  di  cui  all'art.  9  dell'accordo  non
sospendono il termine di cui sopra.