(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                              Preavviso 
 
    Le strutture e le rappresentanze sindacali  le  quali  proclamano
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, legge
n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione  alla  Commissione  di
garanzia,  all'azienda,   al   prefetto,   all'autorita'   marittima,
all'autorita' portuale del luogo  e  all'Osservatorio  nazionale  sui
conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibile con un preavviso non inferiore a  dieci  giorni
precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro,  al
fine  di  consentire  la  predisposizione  delle  misure   necessarie
all'erogazione delle  prestazioni  indispensabili  e  allo  scopo  di
favorire Io svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto. 
    Ai fini del computo  del  termine  di  preavviso,  si  deve  fare
riferimento alla  data  e  all'orario  di  ricevimento  dall'atto  di
proclamazione da parte della Commissione di garanzia.