Art. 3. Preavviso Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, legge n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, all'azienda, al prefetto, all'autorita' marittima, all'autorita' portuale del luogo e all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili e allo scopo di favorire Io svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto. Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dall'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.