(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                Comunicazione tempestiva della revoca 
 
    In considerazione dell'obbligo di legge in  capo  all'azienda  di
dare  comunicazione  agli  utenti,   almeno   cinque   giorni   prima
dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi  di  erogazione  dei
servizi nel corso dello sciopero  e  delle  misure  di  riattivazione
degli   stessi,   la   revoca   dello   sciopero   proclamato,    sia
aziendale/Iocale che nazionale e non ancora effettuato dovra'  essere
comunicata  agli  stessi  soggetti  destinatari  della  proclamazione
almeno cinque giorni prima della data di  inizio  dall'astensione  al
lavoro. 
    La  revoca  intempestiva  si   riterra'   giustificata   soltanto
nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito a accordo  o  all'invito
in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o  dall'autorita'
amministrativa competente. La revoca sara'  considerata  come  revoca
effettuata su invito della Commissione di garanzia  o  dall'autorita'
amministrativa competente. La revoca sara'  considerata  come  revoca
effettuata su invito della  Commissione  di  garanzia  se  comunicata
entro cinque giorni dalla data di ricevimento dello stesso.