Art. 2 
 
            Criteri e modalita' di riparto delle risorse 
 
  1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse di cui all'art.  1,  sono
ripartite tra le regioni e le province  autonome  tenendo  conto  del
numero dei  test  da  somministrare  in  relazione  alla  popolazione
femminile residente,  alla  potenziale  incidenza  e  prevalenza  del
carcinoma mammario e alla stratificazione clinico-patologica  secondo
la tabella di cui all'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Le modalita' e i requisiti per l'accesso ai test multigenici per
il  carcinoma  mammario  ormonoresponsivo  in  stadio  precoce   sono
indicati  nell'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3.  Per  l'anno  2021,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministero della salute una delibera riportante le indicazioni di  cui
all'allegato  2  relative  alle  modalita'   organizzative   per   la
prescrizione, l'esecuzione, l'utilizzo, il monitoraggio, le verifiche
e i controlli dei test  multigenici  prognostici  e/o  predittivi  da
eseguire nell'ambito del percorso di cura e con garanzia di presa  in
carico multidisciplinare. 
  4. Il Comitato di coordinamento di cui al successivo  art.  3,  nei
trenta giorni successivi al  termine  fissato  per  la  presentazione
delle delibere, valuta la conformita' delle stesse ai criteri di  cui
al presente decreto. 
  5. Entro sessanta giorni dal termine fissato  per  la  trasmissione
delle delibere di cui al comma 3, il Ministero, acquisito  il  parere
favorevole del Comitato di coordinamento di  cui  all'art.  3,  eroga
alle regioni e alle province autonome  il  cinquanta  per  cento  del
finanziamento di cui al comma 1, relativo all'anno 2021. Entro il  31
marzo 2022, il Ministero, valutata la relazione finale che le regioni
e le province autonome sono tenute a trasmettere entro il 31  gennaio
2022 e attestante  il  numero,  la  tipologia  e  i  costi  dei  test
effettuati nel corso del 2021, eroga alle stesse  la  restante  quota
del 50% del finanziamento di cui al comma 1, relativo all'anno 2021. 
  6. A partire dall'anno 2022, il Ministero  della  salute  eroga  il
cinquanta per cento del finanziamento entro il 31 maggio  di  ciascun
anno, su specifica istanza  delle  regioni  e  province  autonome  da
presentarsi entro il 31 marzo del medesimo anno. Nell'istanza di  cui
al primo periodo, le regioni e province autonome confermano l'assetto
organizzativo  precedentemente  indicato   o   comunicano   eventuali
variazioni. Entro il 31 marzo  dell'anno  successivo,  il  Ministero,
valutata la relazione finale che le regioni e  le  province  autonome
sono tenute a far  pervenire  entro  il  31  gennaio,  attestante  il
numero,  la  tipologia  e  i  costi  dei  test  effettuati  nell'anno
precedente, eroga alle stesse la restante  quota  del  cinquanta  per
cento del finanziamento di cui al comma 1.