Art. 3 
 
                      Comitato di coordinamento 
 
  1.  Con  decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria e del direttore della Direzione generale  della
programmazione sanitaria del Ministero della salute e'  istituito  un
Comitato  di  coordinamento,  composto  da  tre  rappresentanti   del
Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni e  delle
province autonome. 
  2. Il Comitato di coordinamento ha compito di valutare le  delibere
e le relazioni finali sulle attivita' svolte trasmesse dalle  regioni
e dalle province autonome, nei termini di cui all'art. 2, al fine  di
valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione  dei
fondi. 
  3. Il Comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 maggio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1909