Art. 72 Accertamento 1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13, comma 1, legge 689/1981). 2. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13, comma 2, legge 689/1981). 3. I poteri di cui ai commi precedenti spettano anche ai funzionari dell'Ente con qualifica di guardia giurata, cui siano stati attribuiti compiti di sorveglianza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge n. 394/91. 4. Gli ufficiali e gli agenti del Reparto CC PNDB possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del giudice del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale (art. 13, comma 4, legge 689/1981).