(Allegato-art. 72)
 
                               Art. 72 
 
                            Accertamento 
 
1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma di denaro possono,  per  l'accertamento  delle
violazioni  di  rispettiva  competenza,   assumere   informazioni   e
procedere a ispezioni di cose  e  di  luoghi  diversi  dalla  privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici  e  ad  ogni
altra operazione tecnica (art. 13, comma 1, legge 689/1981). 
2. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle  cose  che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con  i
limiti con cui il codice di procedura penale  consente  il  sequestro
alla polizia giudiziaria (art. 13, comma 2, legge 689/1981). 
3. I poteri di cui ai commi precedenti spettano anche  ai  funzionari
dell'Ente  con  qualifica  di  guardia  giurata,  cui   siano   stati
attribuiti compiti di sorveglianza ai sensi e per gli effetti di  cui
all'articolo 21, comma 2, della legge n. 394/91. 
4. Gli ufficiali e gli agenti del Reparto CC PNDB possono  procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di  prova,
a perquisizioni  in  luoghi  diversi  dalla  privata  dimora,  previa
autorizzazione motivata del giudice del luogo  ove  le  perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate, secondo quanto previsto dal codice
di procedura penale (art. 13, comma 4, legge 689/1981).