Art. 6 
 
                    Progetti di digitalizzazione 
                   e di efficientamento gestionale 
 
  1.  Possono  richiedere  il  contributo  pubblico  i  confidi   che
realizzino: 
    a) progetti di fintech  aventi  ad  oggetto  una  delle  seguenti
attivita': 
      i. creazione di piattaforme di social lending e crowdfunding; 
      ii. definizione di strumenti e tecnologie per la conclusione di
contratti e operazioni a  distanza,  smart  contracts  e  Distributed
ledger technology (DLT); 
      iii. definizione  di  servizi  automatizzati  per  il  cliente,
pagamenti e tecnologie e servizi di supporto; 
    b) progetti di efficientamento gestionale  in  uno  dei  seguenti
ambiti: 
      i. sistemi di rating; 
      ii. certificazione di qualita'; 
      iii. reti distributive. 
  2.  I  progetti  di  cui  al  comma   1   devono   essere   avviati
successivamente  al  1°  gennaio  2019   ed   essere   conclusi   non
oltre dodici  mesi  dalla  data  del  decreto  di   concessione   del
contributo pubblico. I progetti si intendono  avviati  alla  data  di
pagamento della prima fattura  e  conclusi  alla  data  di  pagamento
dell'ultima fattura. 
  3. Il confidi allega alla richiesta  di  ammissione  al  contributo
pubblico i progetti dettagliati di  cui  al  comma  1,  completi  dei
preventivi di  spesa  dei  fornitori  e  della  stima  degli  effetti
sull'organizzazione e sul conto economico del confidi negli  esercizi
successivi al completamento dei progetti stessi. 
  4. A fronte della presentazione dei progetti di  cui  al  comma  1,
puo' essere concesso al confidi un  contributo  pubblico  pari  al  2
(due)  percento  dell'ammontare  delle  garanzie  in   essere,   come
risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di  presentazione
della richiesta di ammissione. 
  5. Il contributo pubblico, determinato secondo quanto  previsto  al
comma 4,  puo'  essere  concesso  in  misura  non  inferiore  a  euro
1.000.000,00 (un milione/00) e non superiore a euro 2.000.000,00 (due
milioni/00).