Art. 8 
 
          Concessione ed erogazione del contributo pubblico 
 
  1. Per le richieste di ammissione al  contributo  pubblico  per  le
quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo,  il  Ministero
procede all'adozione del decreto di concessione entro novanta  giorni
dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dal completamento
della stessa nei casi di documentazione mancante  o  insufficiente  a
comprovare i requisiti per l'accesso al contributo pubblico. 
  2. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al comma
1, il Ministero effettua le verifiche previste dal codice antimafia e
accerta  la   regolarita'   contributiva   del   confidi   attraverso
l'acquisizione del DURC. 
  3. Il confidi destinatario del decreto di  concessione  di  cui  al
comma 1, procede ad accettarne il contenuto mediante controfirma  del
legale rappresentante. 
  4. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  a),  il
contributo e' erogato nel termine di trenta giorni dalla trasmissione
al Ministero del decreto  di  concessione  controfirmato  dal  legale
rappresentante del confidi. 
  5. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettere b)  e  c),
il confidi trasmette al  Ministero,  entro  il  termine  di  sessanta
giorni dalla conclusione dei progetti di cui all'art. 6, richiesta di
erogazione  del  contributo  pubblico,  unitamente  a  documentazione
idonea ad attestarne la piena e conforme  realizzazione,  secondo  le
modalita' definite dal decreto di cui all'art. 16. 
  6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero procede ad adottare  il
provvedimento di erogazione entro il termine di novanta giorni  dalla
trasmissione della richiesta di erogazione, previo esperimento  delle
verifiche volte ad accertare la piena e  conforme  realizzazione  dei
progetti di cui all'art.  6,  delle  verifiche  previste  dal  codice
antimafia e  dell'accertamento  della  regolarita'  contributiva  del
confidi richiedente, e ad erogare  il  contributo  pubblico  entro  i
successivi trenta giorni. 
  7.  L'erogazione  del  contributo  pubblico   e'   effettuata,   su
disposizione del  Ministero,  dal  Gestore  del  fondo,  in  un'unica
soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico  conto
corrente bancario indicato dal confidi richiedente  nello  schema  di
richiesta di all'art. 7, comma 2. 
  8. Alle  erogazioni  disciplinate  dal  presente  articolo  non  si
applica il disposto dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.