Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare del sostegno  del  Fondo  IPCEI  i  soggetti
individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi  al
sostegno delle autorita' italiane. 
  2. I soggetti beneficiari devono: 
    a) essere costituiti e regolarmente iscritti  al  registro  delle
imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata   dalla   comunicazione   della
Commissione europea 2014/C 249/01 del 31  luglio  2014,  recante  gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese non  finanziarie  in  difficolta'»,  come
successivamente modificati od  integrati.  Gli  aiuti  si  applicano,
tuttavia,  alle  imprese  che  al  31  dicembre  2019  non  erano  in
difficolta', ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data,
fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia  di
aiuti di Stato; 
    d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
    e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla
Commissione europea. 
  3. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione, siano stati  condannati,
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che
costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; 
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera  d)  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4.  Il  decreto  di  attivazione  puo'  prevedere  l'ammissione  al
sostegno del Fondo IPCEI  anche  di  ulteriori  soggetti  rispetto  a
quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione
da parte  della  Commissione  europea  nel  rispetto  della  relativa
decisione di autorizzazione.