Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il Fondo IPCEI  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico. Le regioni, le province  autonome
e   le   altre   amministrazioni   pubbliche   possono    contribuire
finanziariamente alla quota italiana di supporto  alla  realizzazione
di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle
autorita' italiane stabiliti  nelle  decisioni  di  autorizzazione  e
mettendo a disposizione del Fondo IPCEI proprie  risorse  aggiuntive,
recepite nel rispettivo decreto di attivazione. 
  2. Il sostegno fornito attraverso  il  Fondo  IPCEI  puo'  altresi'
essere combinato  a  risorse  comunitarie  messe  a  disposizione  da
istituzioni e programmi  europei,  nel  rispetto  delle  disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse. 
  3. Per la destinazione ed utilizzazione delle  risorse  attivate  a
sostegno di ciascun  intervento  destinatario  di  una  decisione  di
autorizzazione e per il recepimento delle  disponibilita'  aggiuntive
di cui al comma 1, il Fondo IPCEI opera  attraverso  la  contabilita'
speciale n. 1726. 
  4. Rimangono ferme le disposizioni adottate con decreto 30  ottobre
2019 del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019, per
la disciplina del sostegno pubblico prestato  nell'ambito  dell'IPCEI
nel settore della microelettronica in attuazione dell'art.  1,  comma
203  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  che  si   applicano
limitatamente al medesimo progetto. Per quanto non  disciplinato  dal
predetto decreto e dalle disposizioni attuative dello stesso, trovano
applicazione i contenuti del presente provvedimento. 
  5. Gli oneri previsti per lo svolgimento delle  attivita'  inerenti
all'attuazione degli interventi sono posti a carico del Fondo  IPCEI,
nella  percentuale  massima  dello  0,35  per  cento  delle   risorse
complessive dello stesso, fermo restando quanto  stabilito  dall'art.
6,  comma  7  del  decreto   interministeriale   30   ottobre   2019,
relativamente  alle  risorse  destinate  agli   oneri   di   gestione
relativamente  all'intervento  del  Fondo  IPCEI  nel  settore  della
microelettronica. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  garantisce  il  rispetto
degli obblighi nazionali di trasparenza e di quelli  stabiliti  dalla
comunicazione n. 188/2014, nonche' degli adempimenti previsti per  la
registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato. 
  7. Al decreto di attivazione sono allegati  gli  oneri  informativi
delle imprese e dei cittadini derivanti  da  ciascun  intervento,  in
ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 aprile 2021 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Giorgetti         
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 654