Art. 3 
 
           Compiti e funzioni dell'Osservatorio ambientale 
 
  1. L'Osservatorio ambientale e'  organismo  collegiale  che  svolge
compiti di supporto all'autorita' competente per lo svolgimento delle
attivita' previste dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.
152 del 2006. 
  2.  l'Osservatorio  ambientale  garantisce  la  trasparenza  e   la
diffusione   delle   informazioni   concernenti   le   verifiche   di
ottemperanza,  al  fine  di  assicurarne   la   piena   e   immediata
conoscibilita'. 
  3.  l'Osservatorio  ambientale  sovrintende,  tra  gli  altri,   ai
seguenti compiti: 
    a)  verifica  della  corretta  esecuzione  delle   attivita'   di
monitoraggio ambientale; 
    b)  monitoraggio  permanente  della  corretta  esecuzione   delle
prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento  di
VIA, esprimendo, su richiesta della  competente  Direzione  generale,
pareri specifici; 
    c) diffusione delle  informazioni  concernenti  le  verifiche  di
ottemperanza poste in essere dalle competenti autorita' indicate  dal
provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale; 
    d) informazione al pubblico, anche attraverso uno specifico  sito
internet, per assicurare  una  efficace  azione  di  comunicazione  e
divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino; 
    e)  informazioni  alle  amministrazioni  ed  agli   enti   locali
territorialmente    interessati    all'attivita'    dell'Osservatorio
ambientale   stesso,   ai   comitati   civici,   alle    associazioni
ambientaliste  e  agli   organismi   rappresentativi   di   interessi
collettivi; 
    f) ricezione, da parte di enti pubblici, associazioni,  comitati,
singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticita'  in  merito
al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale; 
    g)  trasmissione  e  condivisione  con  la  competente  Direzione
generale dei dati di  monitoraggio  e  delle  analisi  relative  alle
diverse componenti ambientali e di tutte le  informazioni  necessarie
ad alimentare le banche dati del portale delle valutazioni ambientali
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    h)  segnalazione  alla  competente  Direzione  generale  di  ogni
problematica connessa all'acquisizione  di  dati  e  informazioni  da
rendere disponibili al cittadino. 
  4. La competente Direzione generale adotta un regolamento  tipo  di
funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento
dei compiti sopra richiamati. 
  5. L'Osservatorio trasmette, ogni quattro mesi, al  Ministro  e  al
direttore generale competente una relazione sull'attivita'  posta  in
essere, sulle criticita' riscontrate e sulle  misure  occorrenti  per
farvi fronte. 
  6. Le convocazioni  delle  riunioni  dell'Osservatorio  ambientale,
l'ordine del  giorno  delle  sedute  e  i  verbali  sono  pubblicati,
contestualmente   alla    sua    diffusione    tra    i    componenti
dell'Osservatorio, sul sito internet del Ministero  ovvero  sul  sito
internet istituzionale dell'Osservatorio ove realizzato. In  caso  di
mancata  ottemperanza  a  questa   disposizione,   le   deliberazioni
dell'Osservatorio sono nulle.