Art. 3 Compiti e funzioni dell'Osservatorio ambientale 1. L'Osservatorio ambientale e' organismo collegiale che svolge compiti di supporto all'autorita' competente per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. l'Osservatorio ambientale garantisce la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, al fine di assicurarne la piena e immediata conoscibilita'. 3. l'Osservatorio ambientale sovrintende, tra gli altri, ai seguenti compiti: a) verifica della corretta esecuzione delle attivita' di monitoraggio ambientale; b) monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA, esprimendo, su richiesta della competente Direzione generale, pareri specifici; c) diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza poste in essere dalle competenti autorita' indicate dal provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale; d) informazione al pubblico, anche attraverso uno specifico sito internet, per assicurare una efficace azione di comunicazione e divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino; e) informazioni alle amministrazioni ed agli enti locali territorialmente interessati all'attivita' dell'Osservatorio ambientale stesso, ai comitati civici, alle associazioni ambientaliste e agli organismi rappresentativi di interessi collettivi; f) ricezione, da parte di enti pubblici, associazioni, comitati, singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticita' in merito al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale; g) trasmissione e condivisione con la competente Direzione generale dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali e di tutte le informazioni necessarie ad alimentare le banche dati del portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; h) segnalazione alla competente Direzione generale di ogni problematica connessa all'acquisizione di dati e informazioni da rendere disponibili al cittadino. 4. La competente Direzione generale adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati. 5. L'Osservatorio trasmette, ogni quattro mesi, al Ministro e al direttore generale competente una relazione sull'attivita' posta in essere, sulle criticita' riscontrate e sulle misure occorrenti per farvi fronte. 6. Le convocazioni delle riunioni dell'Osservatorio ambientale, l'ordine del giorno delle sedute e i verbali sono pubblicati, contestualmente alla sua diffusione tra i componenti dell'Osservatorio, sul sito internet del Ministero ovvero sul sito internet istituzionale dell'Osservatorio ove realizzato. In caso di mancata ottemperanza a questa disposizione, le deliberazioni dell'Osservatorio sono nulle.