(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
L'Allegato 3 dell'ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio  2015
e' sostituito dal seguente: 
 
"Allegato 3 
PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO DI  ANIMALI  ADULTI  VACCINATI  CON  RB51
SENZA AUTORIZZAZIONE 
 
L'utilizzo  del  vaccino  vivo  RB51  deve  essere  autorizzato   dal
Ministero  della  Salute  nell'ambito  di  uno  specifico  protocollo
sanitario che ne preveda l'utilizzo sotto lo  stretto  controllo  dei
servizi veterinari ufficiali, con l'applicazione di tutte  le  misure
atte a ridurre i possibili rischi per la salute animale e pubblica. 
Agli allevamenti con probabile vaccinazione  di  animali  adulti  con
vaccino RB51 sono immediatamente sospese  le  qualifiche  di  aziende
Indenne senza vaccinazione  o  Indenne  con  vaccinazione  fino  alla
conferma della positivita'. 
Nel caso di positivita' di un numero di animali superiore  al  numero
massimo di animali positivi compatibile con delle false  positivita',
secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata,  l'allevamento
e' considerato positivo per RB51,  mentre  se  il  numero  risultera'
inferiore o uguale al numero massimo di animali positivi  compatibile
con delle false positivita',  l'ASL  procede  alla  conferma  tramite
prova brucellinica. (vedi paragrafo prove diagnostiche). 
Una volta confermato l'utilizzo  non  autorizzato  di  vaccino  RB51,
secondo le suddette modalita' la  qualifica  rimane  sospesa  fino  a
quando  saranno  presenti  in  allevamento  animali  sierologicamente
positivi  alla  prova  FDC-RB51*,   che   non   risultano   vaccinati
ufficialmente dai registri di stalla. 
 
Quando tutti gli animali positivi alla FdC-RB51 avranno  dato  i  due
esiti negativi consecutivi  eseguiti  contestualmente  all'esecuzione
delle prove di profilassi di Stato, l'azienda puo' essere considerata
non piu' un rischio e gli viene assegnata la qualifica di indenne con
vaccinazione. 
 
La qualifica  di  Azienda  indenne  con  vaccinazione  potra'  essere
elevata a quella di Azienda indenne senza vaccinazione solo dopo  che
siano trascorsi almeno  tre  anni  dal  termine  delle  attivita'  di
followup della positivita' alla FdC-RB51. 
 
Per la tutela della salute dei lavoratori presenti  nell'azienda  nei
confronti del rischio d'infezione derivante dalla  manipolazione  del
latte o da eventuali  aborti  di  animali  vaccinati  in  gravidanza,
l'autorita'  sanitaria  competente  adottera'  le  misure   sanitarie
previste  per  la  sorveglianza  ed   eradicazione   della   brucella
selvaggia, applicabili anche in caso di uso del vaccino RB51. 
 
*Nel caso in cui l'azienda decida di abbattere gli  animali  positivi
alla CFT per RB51, devono essere eseguiti i  seguenti  controlli  per
l'assegnazione della qualifica di indenne con vaccinazione: 
1) in presenza di animali a basso titolo  (inferiore  a  1:8,  quindi
esclusivamente per titoli di 1:4, +1:8, ++1:8, +++1:8): 
trascorso  un  mese  dall'abbattimento  dei  positivi,  2   controlli
sierologici per RB51 ad esito negativo, da effettuarsi 
in un tempo compatibile con le  prove  CFT  per  il  controllo  della
brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa; 
2) in presenza di animali ad alto titolo  potenziali  eliminatori  di
RB51, al fine di scongiurare il pericolo  di  conferimento  di  latte
contaminato: trascorsi sei mesi  dall'abbattimento  dei  positivi,  2
controlli sierologici per RB51  ad  esito  negativo,  (per  avere  la
massima probabilita' che non siano ancora presenti in azienda animali
eliminatori) da effettuarsi in un tempo compatibile con le prove  CFT
per il controllo della  brucella  selvaggia,  secondo  la  tempistica
prevista dalla normativa. "