Allegato 2 L'Allegato 3 dell'ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 e' sostituito dal seguente: "Allegato 3 PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO DI ANIMALI ADULTI VACCINATI CON RB51 SENZA AUTORIZZAZIONE L'utilizzo del vaccino vivo RB51 deve essere autorizzato dal Ministero della Salute nell'ambito di uno specifico protocollo sanitario che ne preveda l'utilizzo sotto lo stretto controllo dei servizi veterinari ufficiali, con l'applicazione di tutte le misure atte a ridurre i possibili rischi per la salute animale e pubblica. Agli allevamenti con probabile vaccinazione di animali adulti con vaccino RB51 sono immediatamente sospese le qualifiche di aziende Indenne senza vaccinazione o Indenne con vaccinazione fino alla conferma della positivita'. Nel caso di positivita' di un numero di animali superiore al numero massimo di animali positivi compatibile con delle false positivita', secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata, l'allevamento e' considerato positivo per RB51, mentre se il numero risultera' inferiore o uguale al numero massimo di animali positivi compatibile con delle false positivita', l'ASL procede alla conferma tramite prova brucellinica. (vedi paragrafo prove diagnostiche). Una volta confermato l'utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, secondo le suddette modalita' la qualifica rimane sospesa fino a quando saranno presenti in allevamento animali sierologicamente positivi alla prova FDC-RB51*, che non risultano vaccinati ufficialmente dai registri di stalla. Quando tutti gli animali positivi alla FdC-RB51 avranno dato i due esiti negativi consecutivi eseguiti contestualmente all'esecuzione delle prove di profilassi di Stato, l'azienda puo' essere considerata non piu' un rischio e gli viene assegnata la qualifica di indenne con vaccinazione. La qualifica di Azienda indenne con vaccinazione potra' essere elevata a quella di Azienda indenne senza vaccinazione solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine delle attivita' di followup della positivita' alla FdC-RB51. Per la tutela della salute dei lavoratori presenti nell'azienda nei confronti del rischio d'infezione derivante dalla manipolazione del latte o da eventuali aborti di animali vaccinati in gravidanza, l'autorita' sanitaria competente adottera' le misure sanitarie previste per la sorveglianza ed eradicazione della brucella selvaggia, applicabili anche in caso di uso del vaccino RB51. *Nel caso in cui l'azienda decida di abbattere gli animali positivi alla CFT per RB51, devono essere eseguiti i seguenti controlli per l'assegnazione della qualifica di indenne con vaccinazione: 1) in presenza di animali a basso titolo (inferiore a 1:8, quindi esclusivamente per titoli di 1:4, +1:8, ++1:8, +++1:8): trascorso un mese dall'abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, da effettuarsi in un tempo compatibile con le prove CFT per il controllo della brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa; 2) in presenza di animali ad alto titolo potenziali eliminatori di RB51, al fine di scongiurare il pericolo di conferimento di latte contaminato: trascorsi sei mesi dall'abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, (per avere la massima probabilita' che non siano ancora presenti in azienda animali eliminatori) da effettuarsi in un tempo compatibile con le prove CFT per il controllo della brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa. "