(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                                         (articolo 3) 
 
Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
realizzazione e l'esercizio degli  impianti  fissi  di  distribuzione
carburante per  autotrazione  di  tipo  L-GNL,  L-GNC  e  L-  GNC/GNL
alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. 
 
                               Indice 
 
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Termini, definizioni e tolleranze            |
       |   1   |dimensionali                                 |
       +-------+---------------------------------------------+
       |   2   |Principi generali                            |
       +-------+---------------------------------------------+
       |   3   |Elementi costitutivi                         |
       +-------+---------------------------------------------+
       |   4   |Elementi pericolosi                          |
       +-------+---------------------------------------------+
       |   5   |Serbatoi criogenici di GNL                   |
       +-------+---------------------------------------------+
       |   6   |Pompe                                        |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di    |
       |   7   |temperatura                                  |
       +-------+---------------------------------------------+
       |   8   |Sistema di contenimento                      |
       +-------+---------------------------------------------+
       |   9   |Barriera di confinamento                     |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  10   |Torcia fredda                                |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  11   |Recinzione                                   |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Sistema di emergenza finalizzato alla        |
       |  12   |sicurezza antincendio                        |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Dispositivi e configurazione del punto di    |
       |  13   |riempimento dei serbatoi criogenici          |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  14   |Tubazioni di GNL e GNC                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  15   |Impianto elettrico                           |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Impianti di terra e di protezione dalle      |
       |  16   |scariche atmosferiche                        |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  17   |Fognature e caditoie                         |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  18   |Protezione antincendio                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Recupero dei gas di evaporazione(boil-off) di|
       |  19   |GNL dell'impianto di distribuzione           |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Convogliamento dei gas di evaporazione dei   |
       |  20   |serbatoi dei veicoli                         |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  21   |Apparecchi di distribuzione del GNL          |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  22   |Distanze di sicurezza                        |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  23   |Distanze di protezione                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  24   |Sosta dell'autocisterna                      |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  25   |Norme di esercizio                           |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  26   |Rifornimento in modalita' self service       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |  27   |Stazioni di rifornimento mobili e movibili   |
       +-------+---------------------------------------------+
 
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 
1.1. Per i termini, le definizioni e le  tolleranze  dimensionali  si
rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro  dell'interno  in
data 30 novembre 1983. Inoltre, ai  fini  del  presente  decreto,  si
definisce: 
     - area di pertinenza della sezione di alimentazione  GNL  (isola
criogenica): area di pertinenza sulla quale  insistono  gli  elementi
costitutivi della sezione di alimentazione; 
     - area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di  travaso:
area  delimitata  da  apposita  segnaletica   orizzontale   destinata
esclusivamente alle operazioni tecniche di travaso  del  GNL  per  il
rifornimento di un serbatoio fisso  e  per  il  successivo  eventuale
rimessaggio dell'autocisterna; 
     - autocisterna: autoveicolo per trasporto specifico di GNL; 
     - barriera  di  confinamento:   struttura   verticale   continua
realizzata con materiale incombustibile preposta al  confinamento  di
dispersione  di  gas  naturale  evaporato  nel  caso  di  sversamento
improvviso da uno degli elementi  dell'impianto;  le  caratteristiche
della barriera sono indicate nel paragrafo 9  della  presente  regola
tecnica; 
     - biometano: gas risultante da un processo di purificazione  del
biogas,  le  cui  caratteristiche  finali  sono  le  stesse  del  gas
naturale; 
     - capacita' di  un  serbatoio:  volume  geometrico  interno  del
serbatoio; 
     - capacita'  utile  di  un  serbatoio:  massima  capacita'   del
serbatoio utilizzabile in sicurezza e definita dal costruttore; 
     - criostato (barrel): recipiente destinato al contenimento delle
pompe sommerse; 
     - dumper (smorzatore):  apparecchiatura  direttamente  collegata
alla pompa criogenica,  contenente  gas  naturale  in  fase  liquida,
destinato a livellare o ridurre le pulsazioni di pressione indotte da
una macchina volumetrica alternativa; 
     - gas naturale (GN): fluido combustibile allo  stato  gassoso  a
pressione atmosferica incolore, inodore, costituito da una miscela di
idrocarburi, principalmente metano e che puo' contenere anche  etano,
propano ed  altri  idrocarburi.  Generalmente  puo'  anche  includere
piccole quantita' di gas inerti come l'azoto e l'anidride carbonica e
tracce di altri costituenti; 
     - gas di evaporazione GNL (boil-off  gas  GNL  -  BOG-GNL):  gas
risultante dall'evaporazione naturale del GNL in prossimita' del  suo
stato di equilibrio; 
     - gas naturale compresso (GNC): gas naturale in forma gassosa  a
pressione maggiore di quella atmosferica; 
     - gas naturale liquefatto (GNL): fluido  criogenico  incolore  e
inodore  allo  stato  liquido  a  pressione   atmosferica,   composto
prevalentemente da metano, che puo'  contenere  quantita'  minori  di
etano,  propano,  butano,  azoto  o  altri  componenti   generalmente
presenti nel gas naturale, ad eccezione dell'anidride carbonica; 
     - impianto di distribuzione  L-GNC/GNL:  insieme  costituito  da
attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla  distribuzione
di GNL e di GNC per autotrazione, alimentato da un serbatoio fisso di
GNL, installato in una stazione di rifornimento; 
     - impianto  di  distribuzione  L-GNC:  insieme   costituito   da
attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla  distribuzione
del GNC per autotrazione, alimentato da un serbatoio  fisso  di  GNL,
installato in una stazione di rifornimento; 
     - impianto  di  distribuzione  L-GNL:  insieme   costituito   da
attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla  distribuzione
del GNL per autotrazione, alimentato da un serbatoio  fisso  di  GNL,
installato in una stazione di rifornimento; 
     - locali  di  servizio:  strutture  e  ambienti  destinati  alle
attivita' accessorie quali uffici, locali vendita, magazzini, servizi
igienici, impianti di lavaggio, officina  senza  utilizzo  di  fiamme
libere, posti di ristoro, abitazione del gestore ecc., situate  nelle
pertinenze della stazione di rifornimento; 
     - locali   tecnici:    strutture    di    alloggiamento    delle
apparecchiature costituenti l'impianto, installate all'interno  delle
pertinenze della stazione di rifornimento; 
     - manichette  flessibili:  tubazioni   con   rigidita'   ridotta
utilizzate per il travaso, che consentono di collegare  il  punto  di
scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dell'impianto; 
     - piazzale: area destinata al rifornimento dei veicoli a motore; 
     - personale  addetto:   personale   adeguatamente   formato   ed
autorizzato ad intervenire  sul  controllo  dell'impianto,  anche  in
emergenza. Ove il sistema sia dotato di un  sistema  di  controllo  a
distanza, si  intende  personale  addetto  anche  quello  formato  ed
autorizzato ad intervenire su tale sistema. Puo' comprendere, per  le
operazioni  di  loro  competenza,  i   conducenti   dei   mezzi   che
riforniscono l'impianto; 
     - pompa criogenica: macchina operatrice che  lavora  con  fluidi
criogenici, atta alla pressurizzazione e movimentazione degli stessi; 
     - punto di riempimento dell'impianto: punto di connessione della
manichetta flessibile  alle  tubazioni  fisse  dell'impianto  per  il
riempimento del serbatoio criogenico; 
     - punto di scarico dell'autocisterna: punto di  connessione  tra
l'autocisterna e  le  manichette  flessibili  utilizzate  durante  le
operazioni di travaso, posto immediatamente a valle delle valvole  di
intercettazione dell'autocisterna; 
     - scambiatore/regolatore   di   temperatura    (trim    heater):
scambiatore di calore che innalza  la  temperatura  del  combustibile
fino ad un valore compatibile con la temperatura di  esercizio  delle
attrezzature a valle o di funzionamento del sistema di  alimentazione
GNL del veicolo da rifornire; 
     - serbatoio  criogenico:  uno  o  piu'  recipienti  metallici  a
pressione, termicamente isolati, destinati al contenimento  del  GNL,
ad asse orizzontale o verticale; 
     - serbatoi di smorzamento: serbatoio a bassa pressione (<10 bar)
e di volume non superiore a 2,8 m3 per il recupero del  boil-off  dei
serbatoi in fase di rifornimento; 
     - sezione di alimentazione: complesso  costituito  dai  serbatoi
fissi di GNL, suoi accessori  e,  se  presenti,  pompe  adibite  alla
movimentazione del GNL e vaporizzatori; 
     - sistema  di  contenimento:  area  idonea   a   contenere   una
fuoriuscita accidentale  di  GNL  e  ad  impedire  che  le  eventuali
limitate perdite  si  espandano  oltre  l'area  di  pertinenza  della
sezione di alimentazione evitando comunque il  ristagno  di  prodotto
liquido al di sotto del serbatoio; tale area puo' essere a  forma  di
vaso interrato o delimitata da muri o dalla  topografia  del  terreno
ovvero da appropriata inclinazione dei piani di campagna; 
     - stazione di rifornimento: sito o area di proprieta'  confinata
in cui sono svolte le attivita' ed i servizi correlati, accessori  ed
ausiliari al funzionamento degli impianti di rifornimento dei veicoli
a motore ivi collocati,  anche  di  tipo  misto,  comprese  tutte  le
attrezzature, i componenti per  il  loro  funzionamento  e  i  locali
tecnici, unitamente ai locali di servizio  destinati  alle  attivita'
commerciali; 
     - stazione di rifornimento mobile¹): stazione di rifornimento di
GNL costituita da una o piu' unita', trasportabile con GNL a bordo; 
     - stazione di rifornimento movibile¹): stazione di  rifornimento
di GNL montata su uno o piu' telai di supporto (skid) e costituita da
una  o  piu'  unita'  finalizzate  a  facilitare  l'installazione   e
l'eventuale trasferimento; 
     - stoccaggio di gas naturale compresso  (buffer/pacco  bombole):
modalita' di detenzione in sito del quantitativo di GNC necessario al
corretto funzionamento dell'impianto, che si puo' realizzare mediante
uno o  piu'  recipienti  di  accumulo  realizzati  mediante  bombole,
supportate da idonea struttura, collegate fra loro e da collocarsi in
locali normati dal punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno 28
giugno 2002; 
     - tettoia: copertura priva di pareti perimetrali, ovvero  aperta
almeno  su   due   lati   contrapposti,   realizzata   in   materiale
incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica; 
     - torcia fredda: dispositivo  dedicato  al  raccoglimento  degli
eventuali  scarichi  delle  valvole  di  sicurezza  e  degli  spurghi
dell'impianto di distribuzione o di una parte di questo, al  fine  di
convogliare il gas naturale ad una quota ed una posizione considerata
di sicurezza; la torcia fredda talvolta e' identificata con i termini
di fiaccola fredda, colonna di scarico o di spurgo, etc.  (ventstack,
coldflare in letteratura tecnica); 
     - tubazioni flessibili di collegamento: tratti di  tubazione  di
lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilita', consentono di
collegare  terminali  di  tubazioni  rigide  con  apparecchiature   o
recipienti; 
     - valvola   di   autochiusura   (uomo   morto):    valvola    di
intercettazione a comando manuale dotata di un dispositivo automatico
di autochiusura  in  grado  di  funzionare  anche  in  condizione  di
emergenza; 
     - valvola di  sicurezza:  valvola  limitatrice  di  pressione  a
funzionamento automatico avente un ingresso ed uno  scarico,  il  cui
scopo e' quello  di  impedire  che  un  impianto  o  parte  di  esso,
contenente liquidi o  gas/vapori,  possa  essere  sottoposto  ad  una
pressione superiore a quella di progetto; 
     - vaporizzatore:   sistema   per   la   vaporizzazione   o    il
condizionamento della temperatura del GNL. 
--------- 
¹)Definizioni tratte da norma UNI EN ISO  16924:2018  -  Stazioni  di
rifornimento per gas naturale - Stazioni a GNL  per  il  rifornimento
dei veicoli. 
 
2. Principi generali. 
2.1 I serbatoi, gli impianti e  le  relative  apparecchiature  devono
essere progettati, realizzati e gestiti secondo quanto previsto dalla
vigente legislazione comunitaria e nazionale. 
2.2 Le attrezzature  e  gli  insiemi  costituenti  l'impianto  devono
essere specificamente  costruiti  ed  allestiti  per  l'installazione
prevista,  secondo  quanto  stabilito  dalle   vigenti   disposizioni
comunitarie e nazionali per ridurre  al  minimo  la  possibilita'  di
perdite di prodotto anche in caso di eventi di origine  naturale  (ad
esempio eventi sismici,  alluvione  e  vento).  Tutte  le  componenti
critiche  dell'impianto   (in   particolare   il   serbatoio   e   il
vaporizzatore con i relativi vincoli di fondazione e il terreno) e le
linee di  impianto  devono  essere  sottoposte  a  verifica  sismica.
Inoltre  si   deve   valutare   la   congruenza   degli   spostamenti
differenziali tra le linee e le componenti critiche  dell'impianto  a
cui  sono  connesse  ed  indicare  le  misure  compensative.  Per  le
verifiche si deve  fare  riferimento  alle  "norme  tecniche  per  le
costruzioni" in vigore al momento della presentazione del progetto al
competente Comando dei vigili del fuoco. Sulla verifica in  argomento
sara'  utile  acquisire  apposita   certificazione   all'atto   della
presentazione della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',
redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'opera
stessa alle "norme tecniche per le costruzioni". 
2.3 Le attrezzature  e  gli  insiemi  costituenti  l'impianto  devono
essere idoneamente installati secondo le  indicazioni  riportate  nel
libretto   d'installazione,   uso   e   manutenzione,   fornito   dal
costruttore, o nelle norme tecniche applicabili. 
2.4 Il  responsabile  dell'attivita'  deve  essere  informato   degli
specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire  l'esercizio  in
sicurezza dello stesso. 
2.5 Per la  parte  di  impianto  relativa  al  GNC  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'interno  28  giugno
2002, ferme restando le  disposizioni  al  riguardo  contenute  nella
presente regola tecnica. 
2.6 Requisiti di idoneita' dell'accesso  ai  fini  della  prevenzione
incendi. 
    L'accesso al sito deve rispettare i  seguenti  requisiti  minimi,
fatti  salvi  gli  ulteriori  limiti  e   vincoli   derivanti   dalle
disposizioni normative, per  consentire  l'intervento  dei  mezzi  di
soccorso dei vigili del fuoco: 
    • larghezza: 3.50 m; 
    • altezza libera: 4 m; 
    • raggio di volta: 13 m; 
    • pendenza: non superiore al 10%; 
    • resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8   sull'asse
anteriore e 12 sull'asse posteriore, passo 4 m); 
2.7 Accesso alla stazione di rifornimento. 
    E' consentito l'accesso nella stazione  di  rifornimento  ad  una
sola autocisterna alla volta. La viabilita' interna deve prevedere un
itinerario stradale indipendente per l'autocisterna  con  carreggiata
di  larghezza  minima  di  2,75  metri  fino  all'area   tecnica   di
stazionamento ove  ha  luogo  il  travaso  per  il  rifornimento  del
serbatoio fisso  e  le  attivita'  di  servizio  correlate,  rispetto
all'itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento  nella
medesima  stazione  o  in  sosta  temporanea  o  prolungata,  con  la
previsione e l'apposizione di  segnaletica.  In  caso  di  emergenza,
l'autocisterna di GNL e i veicoli in rifornimento  alimentati  a  GNL
devono essere in grado di  allontanarsi  dall'area  in  direzione  di
marcia. 
2.8 Corrosione. 
    Tutti  i  componenti  devono  essere  protetti  dalla  corrosione
tenendo conto anche delle condizioni ambientali. 
2.9 Protezione dalle sovrappressioni. 
    Devono essere previsti dispositivi di sicurezza per prevenire  la
sovrappressione in accordo  con  la  vigente  normativa  relativa  ai
sistemi e agli apparecchi e a pressione. 
2.10 Negli Allegati A e B sono riportati, a titolo esemplificativo  e
non esaustivo,  schemi  a  blocchi  rappresentativi  delle  tipologie
d'impianto: 
     - Allegato A "Schema a blocchi sistemi  recupero  BOG"  inerente
casistiche prevalenti dei sistemi di recupero vapori boil off gas; 
     - Allegato B "Schema a blocchi impianti interconnessi GNL e GNC"
inerente le casistiche piu' rappresentative di possibile  coesistenza
di impianti GNL in prossimita' di impianti GNC. 
2.11  Gli  impianti  di  distribuzione  carburante  per  autotrazione
alimentati da serbatoi  fissi  di  gas  naturale  liquefatto  possono
essere del tipo: 
     - impianto di distribuzione L- GNL; 
     - impianto di distribuzione L-GNC; 
     - impianto di distribuzione L-GNC/GNL; cosi'  come  definiti  al
punto 1.1. 
 
3. Elementi costitutivi. 
3.1 Gli impianti fissi di distribuzione carburante  per  autotrazione
alimentati da serbatoi  fissi  di  gas  naturale  liquefatto  possono
comprendere, in relazione al tipo di impianto realizzato, i  seguenti
elementi costitutivi: 
    a) serbatoio/i fisso/i; 
    b) punto/i di riempimento; 
    c) pompe adibite alla movimentazione del GNL; 
    d) torcia fredda; 
    e) scambiatore/regolatore di temperatura; 
    f) pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi; 
    g) tubazioni di collegamento; 
    h) uno o piu' apparecchi di distribuzione GNL e/o GNC; 
    i) sistema di recupero gas di evaporazione del GNL (boil-off  gas
GNL), compresi eventuali serbatoi di smorzamento; 
    j) vaporizzatori di GNL; 
    k) locale contenente recipienti di accumulo; 
    l) quadri elettrici di comando e controllo; 
    m) compressori d'aria. 
 
4. Elementi pericolosi. 
4.1 In  relazione  alla  tipologia  di  impianto   realizzato,   sono
considerati elementi pericolosi, ai fini della  determinazione  delle
distanze di sicurezza e di protezione, quelli indicati al punto  3.1,
lettere: a, b, c, f, h, i, k. 
 
5. Serbatoi criogenici di GNL. 
5.1 Disposizioni generali. 
5.1.1 I serbatoi  criogenici  devono  essere  installati  e  connessi
all'impianto mediante installazioni permanentemente collegate tra  di
loro. 
5.1.2 Ai fini del calcolo del quantitativo di prodotto stoccabile  in
deposito che, per l'applicazione della presente  regola  tecnica  non
deve superare le 50 tonnellate, si deve tener conto  della  capacita'
utile dei serbatoi di stoccaggio e delle capacita' delle tubazioni  e
degli altri elementi dell'impianto che contengono GNL. 
5.1.3 I serbatoi devono essere installati  fuori  terra.  I  serbatoi
possono essere posti al di sopra oppure totalmente o parzialmente  al
di sotto del livello del suolo immediatamente circostante, purche' il
punto piu' alto del serbatoio non sia  posto  al  di  sotto  di  tale
livello. 
5.1.4 I   serbatoi   possono   essere   installati   sotto   tettoia.
L'intradosso della tettoia deve distare almeno 2  m  dal  punto  piu'
alto del serbatoio. 
5.1.5 Deve  essere   assicurata   facilita'   di   ispezione   visiva
dell'intero serbatoio e delle relative apparecchiature. Nel  caso  in
cui il piano di posa del serbatoio sia inferiore al livello del suolo
circostante,  tra  le  pareti  dell'area  del  piano  di  posa  e  la
superficie esterna del serbatoio deve essere  assicurato  uno  spazio
libero di almeno 1,20 metri. 
5.1.6 Le linee di collegamento dei serbatoi devono essere  dotate  di
valvole di intercettazione, la prima delle quali manuale, saldate  ed
installate il piu' vicino possibile al serbatoio, essere  compatibili
con il fluido contenuto e garantire la corretta operabilita' anche in
condizione di emergenza. 
5.1.7 La funzionalita' della valvola manuale di cui  al  punto  5.1.6
deve essere provata con cadenza almeno semestrale. I risultati  della
prova devono essere riportati sul registro dei controlli. 
5.2 Disposizioni specifiche. 
Ai fini  della  sicurezza  antincendio  e'  necessario  osservare  le
prescrizioni che seguono: 
5.2.1 I  serbatoi  criogenici  di  GNL  devono  avere  un  grado   di
riempimento non maggiore di  quanto  stabilito  dal  costruttore  del
serbatoio. 
5.2.2 Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili
da parte del personale addetto. 
5.2.3 Al fine di preservare l'integrita' strutturale dei supporti del
serbatoio e dell'involucro esterno, se realizzati con  materiali  non
resilienti alle temperature  del  GNL,  e'  necessario  prevedere  un
sistema  di  allontanamento  del  GNL  rilasciato  o  un  sistema  di
protezione dal contatto da eventuale GNL rilasciato. 
5.2.4 I  sistemi  di  riempimento,  di   verifica   del   livello   e
dell'eventuale traboccamento devono  essere  realizzati  in  modo  da
minimizzare le emissioni di gas naturale in atmosfera. 
5.2.5 Il serbatoio deve essere dotato: 
      a) di un sistema di misura del livello in grado di attivare  un
preallarme di alto livello al raggiungimento del  95  %  del  livello
massimo indicato dal costruttore; 
      b) di  un  sistema  indipendente  di  blocco   automatico   del
riempimento, al  raggiungimento  del  massimo  livello  indicato  dal
costruttore. 
5.2.6 Il segnale di preallarme  deve  essere  udibile  dal  personale
addetto al travaso. 
5.2.7 Deve essere previsto un sistema di misura a  traboccamento  per
la verifica del massimo livello del serbatoio. 
5.2.8 Le linee che immettono direttamente in atmosfera, ad esclusione
di  quelle  collegate  alle  valvole  di  sicurezza,  devono   essere
provviste di doppia valvola  di  cui  la  seconda,  di  diametro  non
superiore a DN 20, deve potersi chiudere  automaticamente  ove  cessi
l'intervento dell'operatore. 
5.2.9 Deve essere previsto un sistema di controllo della pressione. 
5.2.10 I serbatoi devono essere idoneamente ancorati alla loro platea
nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed  installati  secondo  le
indicazioni   riportate   nel   libretto   d'installazione,   uso   e
manutenzione,  fornito  dal  costruttore  o  nelle   norme   tecniche
applicabili. 
5.2.11 I serbatoi devono essere, inoltre,  provvisti  delle  seguenti
attrezzature ausiliarie: 
       a) valvole di sicurezza dimensionate in conformita' alle norme
sugli apparecchi a pressione; 
       b) una valvola di sicurezza di riserva; 
       c) un  dispositivo  idoneo  ad  escludere  dall'esercizio   le
singole  valvole  di  sicurezza  in  occasione  della   manutenzione;
comunque, deve  sempre  essere  assicurata  la  portata  di  efflusso
prevista dalle vigenti norme; 
       d) un manometro collegato alla parte alta del serbatoio. 
5.2.12 Le selle ed i supporti che sostengono i serbatoi devono essere
protetti in  modo  tale  da  avere  una  resistenza  alle  radiazioni
termiche da incendio di 12,5 kW/m2 per non meno  di  1  ora,  tenendo
conto delle condizioni di carico strutturale massime ipotizzabili; in
caso  di  impiego  di  materiali  isolanti,  questi   devono   essere
opportunamente protetti dall'azione di getti d'acqua di  idranti  che
potrebbero causarne il danneggiamento. 
5.2.13 Se il serbatoio di GNL e' installato in area  suscettibile  di
allagamenti, esso deve essere vincolato in modo tale da prevenire  il
galleggiamento in caso di allagamento. 
5.2.14 Dal piano di campagna circostante  il  serbatoio  deve  essere
possibile leggere il valore di pressione interna al  serbatoio  ed  i
valori di livello del liquido del serbatoio. 
 
6. Pompe. 
6.1 Le pompe criogeniche adibite alla movimentazione del GNL, qualora
previste, sono installate: 
    a) sommerse, in barrel interni o esterni ai serbatoi criogenici; 
    b) esterne, completamente all'aperto oppure sotto tettoia; 
    c) all'interno  di  un  box  chiuso,   realizzato   e   ventilato
conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno
24 maggio 2002 e corredato di rilevatore di gas naturale collegato al
sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio di cui al
paragrafo 12. 
6.2 Qualora presenti, le pompe adibite al  riempimento  dei  serbatoi
fissi da autocisterna devono essere istallate  secondo  le  modalita'
riportate alle lettere b) o c) del punto 6.1. 
6.3 Le pompe  devono  essere  idoneamente  ancorate  alle  rispettive
platee. 
 
7. Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura. 
Sull'impianto possono essere installati  piu'  vaporizzatori,  aventi
diverse funzioni: 
a) vaporizzatori per alimentazione dell'impianto di distribuzione; 
b) vaporizzatori per la pressurizzazione del serbatoio; 
c) vaporizzatori per lo scarico delle autocisterne; 
d) vaporizzatori  per  altri  impieghi  inerenti   il   funzionamento
dell'impianto. 
I vaporizzatori devono essere idoneamente ancorati alla  loro  platea
nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed  installati  secondo  le
indicazioni   riportate   nel   libretto   d'installazione,   uso   e
manutenzione, fornito dal costruttore o nelle norme di buona tecnica. 
7.1 Vaporizzatori per l'alimentazione dell'impianto di distribuzione. 
7.1.1 I   vaporizzatori   per   l'alimentazione   dell'impianto    di
distribuzione possono essere integrati da  scambiatori-regolatori  di
temperatura. 
7.1.2 Il    vaporizzatore,    eventualmente    integrato    con    lo
scambiatore-regolatore di temperatura, deve garantire,  in  qualunque
condizione di funzionamento e temperatura ambientale, che  non  possa
essere raggiunta una  temperatura  inferiore  a  quella  di  progetto
nell'impianto a valle. 
7.1.3 Qualora si adottino vaporizzatori con sistemi di  riscaldamento
a liquidi, deve essere predisposto un  idoneo  sistema  di  controllo
della temperatura del liquido, in grado di arrestare  automaticamente
il flusso del gas naturale  prima  che  possa  essere  raggiunta  una
temperatura inferiore a quella di  progetto  dell'impianto  a  valle,
nonche' prima che possa essere raggiunta una temperatura  che  faccia
congelare il liquido. 
7.1.4 A  valle  del   vaporizzatore   o,   quando   presente,   dello
scambiatore-regolatore   di   temperatura,   deve   essere   prevista
l'istallazione di un dispositivo di controllo  della  temperatura  di
uscita del gas asservito ad un dispositivo automatico di blocco. 
7.2 Vaporizzatori per la pressurizzazione  del  serbatoio  e  per  lo
scarico delle autocisterne. 
7.2.1 I vaporizzatori per  la  pressurizzazione  del  serbatoio  sono
utilizzati per la pressurizzazione del serbatoio ai fini operativi. 
7.2.2 I vaporizzatori di scarico delle  autocisterne  possono  essere
installati per lo scarico di autocisterne  mediante  pressurizzazione
delle stesse. 
7.2.3 I vaporizzatori, di cui al presente punto 7.2  non  necessitano
dei dispositivi di sicurezza di cui al punto 7.1. 
7.3 Vaporizzatori  per  altri  impieghi  inerenti  il   funzionamento
dell'impianto. 
7.3.1 Gli eventuali altri vaporizzatori presenti nell'impianto di cui
al paragrafo 7, lettera d) devono rispettare: 
      • le indicazioni del punto 7.1 se  a  questi  assimilabili  per
funzionalita' caratteristica; 
      • le indicazioni del punto 7.2 se  a  questi  assimilabili  per
funzionalita' caratteristica. 
 
8. Sistema di contenimento. 
8.1. Deve essere previsto un sistema di contenimento delle  eventuali
perdite di GNL, progettato, realizzato e gestito in conformita'  alla
regola dell'arte,  con  un  volume  utile  pari  ad  almeno  2  m3  e
superficie utile pari ad almeno 2 m2. 
8.2. L'altezza dei muri, quando utilizzati per realizzare il  sistema
di contenimento, deve essere tale da non ostacolare le operazioni  di
emergenza. Inoltre, eventuali aperture realizzate per  consentire  il
passaggio  di  tubazioni  devono  essere  a   tenuta   del   prodotto
eventualmente disperso in fase liquida. 
8.3. Nel  sistema  di  contenimento  devono  essere  previsti  idonei
sistemi  di  allontanamento  delle  acque  meteoriche   che   evitino
immissioni di prodotto nella rete fognaria. 
 
9. Barriera di confinamento. 
9.1 Le barriere  di  confinamento  consentono  di  contenere,  quando
installate, eventuali rilasci  di  prodotto  da  elementi  d'impianto
posti a quota inferiore rispetto alla barriera stessa, permettendo la
riduzione delle distanze di sicurezza, in questi casi con  la  regola
del filo teso in pianta. 
9.2 Le barriere di confinamento, di altezza pari ad  almeno  2  metri
rispetto al piano che si intende confinare, devono essere  realizzate
in  conformita'  alla  regola  dell'arte,  in  muratura  ovvero   con
strutture metalliche o di altro materiale non combustibile. 
9.3 Le barriere di confinamento devono avere lunghezza non  inferiore
a 20 metri; qualora la distanza di sicurezza che si  intende  ridurre
sia inferiore a 20 metri, la lunghezza  della  barriera  puo'  essere
inferiore a 20 metri, ma comunque  non  inferiore  alla  distanza  di
sicurezza che si intende ridurre. 
9.4 Nel  caso  in  cui  gli  elementi  pericolosi  della  sezione  di
alimentazione siano integralmente circoscritti da elementi di cui  ai
punti 9.2 e 9.5,  qualunque  sia  il  perimetro,  essi  costituiscono
barriera di confinamento. 
9.5 Le barriere devono essere di tipo continuo, non devono presentare
aperture, griglie o altri elementi che ne compromettano la  funzione.
Eventuali varchi di accesso devono essere  realizzati  e  gestiti  in
maniera  tale  da  non  inficiare  la  funzione  della  barriera   di
confinamento. 
 
10. Torcia fredda. 
10.1 Le torce fredde sono dei condotti  in  acciaio  resiliente  alle
temperature del  GNL,  conformi  alle  normative  vigenti,  dislocati
nell'impianto in posizioni ove sia ammessa una emissione temporanea e
limitata nel tempo di Gas Naturale o uno scarico in atmosfera. 
10.2 La dimensione di ciascuna torcia fredda deve poter evacuare  una
portata di Gas Naturale non minore della somma  delle  portate  degli
elementi ad essa connessi; in ogni caso la quantita' di  dette  torce
presenti in un impianto deve essere ridotta al minimo necessario. 
10.3 Il Gas Naturale deve fuoriuscire dalle torce fredde su spazio  a
cielo libero, ad un'altezza non  inferiore  a  2.5  metri  dal  piano
campagna e comunque almeno 1 metro al di sopra di eventuali  elementi
o apparecchiature dell'impianto posti entro un raggio di  8  m  dalla
torcia. La torcia deve essere posizionata in modo tale da evitare che
eventuali fuoriuscite di  liquido  criogenico  possano  ricadere  sul
serbatoio o su elementi  di  impianto  non  idonei  a  sopportare  le
temperature del prodotto. 
10.4 Il punto di emissione delle torce fredde deve essere  realizzato
in modo da prevenire l'ingresso di acque meteoriche. 
10.5 Tutti gli scarichi delle valvole di sicurezza e  degli  spurghi,
ad esclusione del sistema di misura a  traboccamento,  devono  essere
convogliati in torce fredde. 
10.6 E' ammesso che il collettore di scarico in atmosfera di  cui  al
punto 2.7.2 del decreto del  Ministro  dell'interno  28  giugno  2002
possa essere convogliato nella torcia  fredda  a  condizione  che  il
dimensionamento della stessa sia in grado di evacuare la somma  delle
portate degli elementi ad essa connessi. In tal caso: 
     a. il suddetto collettore di scarico deve essere realizzato  con
materiali resilienti alle temperature del GNL; 
     b. devono essere prese misure atte ad evitare che possa arrivare
prodotto criogenico nella parte di impianto in cui e' presente GNC  e
che possa arrivare GNC nella parte di impianto  in  cui  e'  presente
GNL. 
 
11. Recinzione. 
11.1. Le aree su cui sorgono gli elementi  pericolosi  dell'impianto,
fatta eccezione degli apparecchi di distribuzione GNL e  GNC,  devono
essere recintate, laddove non siano gia' protette  con  altri  mezzi,
per inibire l'accesso al personale  non  autorizzato.  In  ogni  caso
devono essere realizzate opportune difese al fine  di  impedire  urti
accidentali di parti dell'impianto da parte di veicoli in movimento. 
11.2  La  recinzione,  ove  necessaria,  deve  avere  un'altezza  non
inferiore a 1,8 metri e deve essere  realizzata  con  rete  metallica
sostenuta da pali, o con grigliati metallici. Nel caso si  realizzino
barriere di confinamento dette barriere possono costituire recinzione
qualora ne assolvano la funzione. 
11.3  Nel caso in cui l'impianto sia dotato di box chiusi per pompe e
compressori, con caratteristiche di  sicurezza  di  primo  o  secondo
grado, cosi' come definite dal decreto del Ministro  dell'interno  28
giugno 2002, dette pareti costituiscono recinzione. 
11.4  Nell'area recintata deve essere  prevista  una  porta  apribile
verso l'esterno avente larghezza non inferiore a 0,8 metri. 
11.5  Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di  cui
sopra devono consentire l'accessibilita' agli organi di  regolazione,
sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria degli stessi. 
11.6  Parte della recinzione, ove necessaria, puo' coincidere con  la
recinzione dell'area della stazione di rifornimento. 
11.7  Installazioni  di  impianti  ad  uso  privato  finalizzati   al
rifornimento di flotte aziendali collocate all'interno di  siti  gia'
interamente recintati non necessitano di recinzione propria. In  ogni
caso  l'area  deve  essere  accessibile   unicamente   al   personale
incaricato del rifornimento  e  devono  essere  realizzate  opportune
difese al fine di impedire urti accidentali di parti dell'impianto da
parte di veicoli in movimento. 
 
12. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio. 
12.1 Gli impianti devono essere dotati di un sistema di emergenza  ad
attivazione automatica. 
12.2 Il sistema di emergenza deve essere attivabile da: 
     a) comandi di emergenza; 
     b) rilevatori di incendio elettronici o  meccanici,  o  elementi
fusibili  idonei  all'uso,  posti  in  prossimita'   degli   elementi
pericolosi dell'impianto; 
     c) rilevatori di atmosfere infiammabili, disposti in prossimita'
degli elementi pericolosi dell'impianto, al raggiungimento del  50  %
del LIE (limite inferiore di esplosivita'); detti  rilevatori  devono
attivare un sistema di allarme acustico al raggiungimento del 25% del
LIE (limite inferiore di esplosivita'); 
     d) movimenti   incontrollati   dell'autocisterna   durante    le
operazioni di riempimento del serbatoio fisso; 
     e) mancanza di alimentazione elettrica. 
12.3 Il sistema di emergenza deve, contestualmente,  nel  piu'  breve
tempo possibile e comunque entro massimo 15 secondi dall'attivazione: 
     a) isolare  completamente  ciascun  serbatoio   criogenico   del
deposito,  mediante  chiusura  delle   valvole   di   intercettazione
automatiche comandate a distanza; 
     b) isolare l'autocisterna, mediante chiusura  delle  valvole  di
intercettazione  automatiche  comandate  a  distanza,  in   dotazione
all'autocisterna o, qualora questa non ne  fosse  dotata,  poste  sul
terminale della manichetta lato autocisterna; 
     c) arrestare le pompe criogeniche ed  i  compressori  installati
nell'impianto; 
     d) arrestare   l'eventuale   pompa   criogenica   in   dotazione
all'autocisterna; 
     e) interrompere  l'alimentazione  elettrica   dell'impianto   di
distribuzione, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano
e comandano gli impianti di sicurezza; 
     f) segnalare l'attivazione del sistema di emergenza. 
12.4 Il  ripristino  delle  condizioni  di  esercizio   deve   essere
eseguibile   solo   manualmente,   previa   eliminazione   da   parte
dell'operatore dello stato di pericolo che ha provocato l'attivazione
del sistema di emergenza. 
12.5 I comandi di emergenza devono essere  collocati  in  prossimita'
dei  punti  operativi  dell'impianto,  ovvero  almeno  nel  punto  di
riempimento, nella zona rifornimento veicoli e nel locale gestore, in
posizione  facilmente  raggiungibile  ed   evidenziati   con   idonea
segnaletica. 
12.6 Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato  in
posizione facilmente raggiungibile e essere  evidenziato  con  idonea
segnaletica e  deve  essere  integrato  con  gli  altri  pulsanti  di
emergenza della stazione di rifornimento. 
12.7 La funzionalita'  del  sistema  di  emergenza  finalizzato  alla
sicurezza  antincendio  deve  essere  provata  con   cadenza   almeno
semestrale. I risultati  delle  prove  devono  essere  riportati  sul
registro dei controlli. 
 
13.  Dispositivi  e  configurazione  del  punto  di  riempimento  dei
serbatoi criogenici. 
13.1 E' consentita l'installazione di un solo  punto  di  riempimento
dall'autocisterna per ogni serbatoio. 
13.2 La distanza tra il punto di  riempimento  e  il  serbatoio  deve
essere la piu' breve possibile, compatibilmente con la  compensazione
dei ritiri termici delle linee criogeniche. 
13.3 I punti di  riempimento,  i  dispositivi  e  le  linee  ad  essi
associati, devono essere protetti conformemente a  quanto  prescritto
nel paragrafo 11. 
13.4 Il collegamento tra l'autocisterna ed il  punto  di  riempimento
deve essere effettuato tramite una singola  manichetta  di  lunghezza
non superiore a 6 metri. Non e' consentito l'uso di  piu'  manichette
collegate fra di loro. 
13.5 Le pompe criogeniche da utilizzare per il travaso possono essere
in dotazione all'impianto oppure all'autocisterna. 
13.6 La manichetta (singola) flessibile di  travaso  puo'  essere  in
dotazione all'impianto o all'autocisterna. 
13.7 Tra il punto di riempimento ed il serbatoio fisso devono  essere
installate una valvola di non ritorno, in posizione protetta rispetto
ad eventuali danni causati da strappo della manichetta, e una valvola
di intercettazione automatica di tipo normalmente chiuso (NC). 
13.8 Nel caso di utilizzo di  manichetta  flessibile  di  travaso  in
dotazione all'impianto, l'estremita' libera della stessa deve  essere
munita di un dispositivo di intercettazione manuale o automatico  con
fermo nella posizione di chiusura. In caso di utilizzo di valvole  di
intercettazione a volantino  non  e'  richiesta  l'installazione  del
dispositivo automatico con fermo in posizione di chiusura. Quando non
utilizzata, la manichetta deve essere chiusa con un tappo  a  tenuta,
per la protezione dallo sporco e dagli agenti atmosferici. 
13.9 Le parti terminali libere della manichetta flessibile di travaso
non devono essere di tipo flangiato. 
13.10 Il  collegamento  tra  autocisterna  e  serbatoio  deve  essere
attuato in modo da assicurare la continuita' elettrica. Nel luogo  in
cui  si  effettuano  le  operazioni  di   riempimento   deve   essere
predisposta  una  presa  per  il  collegamento   equipotenziale   tra
autocisterna ed impianto fisso. 
 
14. Tubazioni di GNL e di GNC. 
14.1 Le tubazioni di collegamento di GNL dal punto di riempimento  al
serbatoio criogenico, poste all'esterno dell'isola criogenica, devono
essere  interrate  o  disposte  in  modo  che  siano   evitati   urti
accidentali. 
14.2 Le  tubazioni  devono  essere  esterne  agli   edifici   e   non
sottostanti agli stessi. 
14.3 Quando le tubazioni sono interrate  in  corrispondenza  di  zone
soggette a traffico veicolare deve essere previsto un idoneo  sistema
di protezione delle stesse (ad es. lastre in calcestruzzo armato)  al
fine di evitare danni alle medesime tubazioni sottostanti. 
14.4 Nei tratti compresi tra  due  valvole  di  intercettazione  deve
essere previsto un sistema di protezione contro  le  sovrappressioni,
tarato alla massima pressione di esercizio della  tubazione;  qualora
si adotti un sistema di  scarico  in  atmosfera  questo  deve  essere
collegato alla torcia fredda. 
14.5 Tutte le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili. 
14.6 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di  distribuzione
del GNL,  poste  all'esterno  dell'isola  criogenica,  devono  essere
interrate o in cunicoli. Ove  l'interramento  risulti  irrealizzabile
per motivi  tecnico-costruttivi,  sono  ammessi  tratti  limitati  di
tubazioni fuori terra disposte in modo da evitare urti accidentali. 
14.7 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di  distribuzione
del GNL devono essere opportunamente coibentate. 
14.8 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di  distribuzione
del GNL devono essere saldamente ancorate alla base degli  apparecchi
stessi; devono inoltre essere munite di un  dispositivo,  inserito  a
valle della valvola automatica del sistema di  emergenza,  idoneo  ad
impedire la fuoriuscita di liquido  anche  in  caso  di  asportazione
accidentale dell'apparecchio di distribuzione, qualora  l'apparecchio
di distribuzione non sia adeguatamente protetto da eventuali urti  da
parte di veicoli. 
14.9 Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte  del
tubo flessibile di erogazione ancorato a terra su  apposito  sostegno
di  adeguata  resistenza  meccanica,  adiacente  all'apparecchio   di
distribuzione del GNL, se quest'ultimo non e' gia'  provvisto  di  un
dispositivo con equivalente funzionalita'. 
14.10 Le tubazioni rigide per  la  movimentazione  del  gas  naturale
compresso, di alimentazione degli  apparecchi  di  distribuzione  del
GNC, devono rispettare le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'interno 28 giugno 2002. 
14.11 Ove  sia  prevista,  all'interno  di  una  stessa  stazione  di
rifornimento, una interconnessione in fase gassosa  tra  un  impianto
fisso di distribuzione  carburante  per  autotrazione  alimentato  da
serbatoi fissi di GNL e un impianto GNC alimentato da rete o da carro
bombolaio, la  stessa  dovra'  essere  provvista  di  un  sistema  di
controllo della temperatura e blocco atto ad impedire  l'afflusso  di
gas freddo all'impianto GNC ed un sistema atto ad impedire l'ingresso
di prodotto a pressione superiore a quella di progetto nella parte di
impianto GNL. 
14.12 I componenti dell'impianto che  contengono  GNC  devono  essere
posizionati in modo tale da evitare di essere esposti  a  temperature
piu'  basse  rispetto  alla  temperatura  minima  di   progetto   dei
componenti stessi. 
 
15. Impianto Elettrico. 
15.1 Gli impianti elettrici devono essere  progettati,  realizzati  e
gestiti in  conformita'  alla  regola  dell'arte,  alla  legislazione
vigente in materia ed alle norme tecniche applicabili. 
15.2 Le   installazioni   elettriche   devono    essere    verificate
periodicamente, anche ai fini della  loro  manutenzione  programmata,
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e  dalle  norme  tecniche
applicabili. 
15.3 Il dispositivo di sezionamento atto a togliere tensione a  tutte
le utenze, ad eccezione dei sistemi di sicurezza che devono  rimanere
in funzione in caso di emergenza, deve essere  ubicato  in  posizione
facilmente accessibile e chiaramente segnalato, nonche' esterno  alle
zone classificate con pericolo di esplosione. 
     Deve essere previsto  un  dispositivo  di  sezionamento  atto  a
togliere tensione ai sistemi di  sicurezza  che  devono  rimanere  in
funzione in caso di emergenza; in  caso  di  emergenza  in  atto,  la
manovra di tale dispositivo deve essere effettuata dalle  squadre  di
soccorso, in accordo al piano di  emergenza  ed  alle  procedure  ivi
contenute. 
15.4 Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i  serbatoi,
con i  relativi  accessori,  dispositivi  di  sicurezza,  comandi  di
emergenza e  le  aree  in  cui  sono  posizionate  le  istruzioni  di
sicurezza  devono  essere  sufficientemente  illuminate,   anche   in
condizioni di emergenza, al fine di agevolarne la sorveglianza. 
     Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza
possono essere adottati i criteri di dimensionamento ed i livelli  di
illuminamento minimi indicati nella norma tecnica EN 1838. 
15.5 Tutti i sistemi di sicurezza installati per funzionare  in  caso
di emergenza (sistemi di  rivelazione  di  atmosfere  infiammabili  e
incendio,   sistema   di   emergenza   finalizzato   alla   sicurezza
antincendio, impianti di protezione antincendio, ecc.) devono  essere
dotati di un'alimentazione elettrica  di  sicurezza  ad  interruzione
breve e con una autonomia non inferiore a 30 minuti e  in  ogni  caso
compatibile con il tempo di funzionamento dei  sistemi  di  sicurezza
alimentati. 
 
16. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle  scariche
atmosferiche. 
16.1 L'impianto deve essere collegato  ad  un  impianto  di  terra  e
devono essere realizzate le misure necessarie alla  protezione  dagli
effetti delle scariche atmosferiche, diretti e indiretti,  a  seguito
del  calcolo  della  probabilita'  di  fulminazione,  secondo  quanto
indicato  dalla  disposizioni  vigenti   e   dalle   norme   tecniche
applicabili. 
16.2 Il punto di riempimento deve essere  corredato  di  morsetto  di
terra e di pinze per  il  collegamento  equipotenziale  tra  impianto
fisso e autocisterna. Il sistema  deve  essere  provvisto  di  idonea
apparecchiatura di sicurezza per la verifica  dell'ottenimento  della
continuita' elettrica soltanto dopo il collegamento  della  pinza  al
mezzo mobile (ad es.  interruttore  di  sicurezza  incorporato  nella
pinza).  L'avvio  delle  operazioni  di   riempimento   deve   essere
condizionato all'assenso del collegamento di terra. 
 
17. Fognature e caditoie. 
17.1 Le caditoie di raccolta delle  acque  meteoriche  devono  essere
protette da un sistema dotato di  pozzetto  sifonato  oppure  distare
almeno 5 metri dall'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e
di travaso e dagli elementi pericolosi. 
17.2 I sistemi di contenimento, di cui al paragrafo 8, devono  essere
isolati dalle fognature e dalle  caditoie  di  raccolta  delle  acque
meteoriche ovvero devono essere protetti  da  un  sistema  dotato  di
pozzetto sifonato. 
17.3 L'eventuale rilascio di GNL non  si  deve  accumulare  in  altre
infrastrutture sotterranee (cavidotti, rete fognaria, ecc.). 
 
18. Protezione Antincendio. 
18.1 In prossimita' di ogni elemento  pericoloso  dell'impianto  deve
essere posizionato un estintore portatile  di  capacita'  estinguente
non inferiore a 34A-144B-C e carica nominale non inferiore ai  6  kg,
con l'eccezione del punto di riempimento che deve  essere  dotato  di
estintore carrellato a polvere da 50 kg con capacita' estinguente non
inferiore a A-B1-C. 
18.2 Nell'area della stazione di  rifornimento  deve  essere  inoltre
disponibile, in posizione  facilmente  accessibile  e  segnalata,  un
idrante a colonna soprasuolo conforme alla norma UNI  EN  14384,  con
uno o piu' attacchi di uscita DN 70, per rifornimento dei  mezzi  dei
vigili del fuoco; l'idrante deve avere  le  seguenti  caratteristiche
prestazionali minime: portata 300 l/min, per  almeno  un  attacco  di
uscita ed autonomia di erogazione di 30 minuti. 
18.3 La disposizione di cui al punto  18.2  non  si  applica  qualora
nella  stazione  di  rifornimento  sia  presente  almeno  un  idrante
soprasuolo, facente parte di un impianto manuale di spegnimento,  con
caratteristiche prestazionali non  inferiori  a  quanto  indicato  al
punto  18.2,  ovvero  nel  caso  in  cui  esista  almeno  un  idrante
soprasuolo,  collegato  alla  rete  pubblica,   con   caratteristiche
prestazionali non inferiori a quanto indicato al  punto  18.2,  posto
nelle immediate vicinanze della stazione di rifornimento  e  comunque
ad un raggio non superiore a 500 m dal suo confine. 
 
19. Recupero dei gas di evaporazione (boil-off) di GNL  dell'impianto
di distribuzione. 
19.1 E' consentito realizzare un impianto per il recupero del gas  di
evaporazione (boil-off) di GNL.  Qualora  si  intenda  eseguire  tale
recupero mediante l'ausilio di un sistema di compressione, i relativi
compressori, apparecchiature, eventuale serbatoio di  smorzamento  in
aspirazione, nonche' accessori di sicurezza, per quanto  riguarda  le
caratteristiche e l'alloggiamento, devono rispettare: 
     a) quanto richiesto dal decreto del Ministro dell'interno del 28
giugno 2002 per compressori di portata massima superiore a 20 m3/h; 
     b) quanto richiesto dal decreto del Ministro dell'interno del 30
aprile 2012, per compressori di portata massima inferiore o uguale  a
20 m3/h con eventuali serbatoi di smorzamento in  aspirazione  aventi
pressioni massime di esercizio non superiori a 20 bar. 
 
20. Convogliamento dei gas di evaporazione  (boil-off)  dei  serbatoi
GNL dei veicoli. 
20.1 Eventuali gas di evaporazione dei serbatoi  dei  veicoli  devono
essere convogliati attraverso un sistema collegato alla torcia fredda
ovvero essere recuperati mediante uno dei seguenti sistemi: 
     a) utilizzando il medesimo impianto di cui al paragrafo 19; 
     b) utilizzando  un  sistema  di   recupero   con   le   medesime
caratteristiche del sistema di cui al paragrafo 19,  ma  separato  da
questo. 
 
21. Apparecchi di distribuzione di GNL. 
21.1 Gli apparecchi di distribuzione  di  GNL  devono  rispettare  le
seguenti principali funzioni: 
     a) erogazione  in  sicurezza  e  senza  perdite  dal   tubo   di
erogazione e dalla pistola di erogazione, eccetto il  modesto  volume
di gas  residuo  contenuto  tra  la  pistola  e  il  connettore,  che
fuoriesce alla sconnessione dopo il rifornimento; 
     b) gestione  in  sicurezza  del  GNL   rimasto   nel   tubo   di
rifornimento dopo che il rifornimento e' terminato, anche mediante il
suo recupero o il ritorno del gas vaporizzato all'impianto GNL. 
21.2 La pistola di rifornimento del GNL deve rispettare  i  requisiti
tecnici di cui alla norma tecnica ISO 12617 e deve avere  un  profilo
di connessione  compatibile  con  la  presa  di  carica  del  veicolo
conforme alla stessa norma tecnica. 
21.3 L'apparecchio di distribuzione del GNL deve essere dotato di  un
adeguato alloggiamento dove poter riporre la pistola di  rifornimento
quando non e' in uso,  al  fine  di  evitare  la  contaminazione  con
l'umidita' (che, per  le  basse  temperature  del  GNL,  comporta  la
formazione di ghiaccio) e i detriti. 
21.4 La lunghezza della tubazione flessibile di collegamento non deve
essere maggiore di 5 m. 
21.5 La pressione  del  GNL  all'ugello  dell'erogatore  deve  essere
minore della massima pressione ammissibile del serbatoio del  veicolo
rifornito. 
21.6 Gli erogatori devono essere protetti da eventuali urti da  parte
dei veicoli oppure deve essere previsto  un  sistema  di  blocco  per
evitare perdita di prodotto nel caso in  cui  gli  erogatori  vengano
danneggiati da eventi esterni allo stesso. 
21.7 Gli erogatori devono essere dotati di blocco  che  impedisca  la
contemporaneita' tra prelievo dei vapori ed erogazione del GNL. 
 
22. Distanze di sicurezza previste ai fini della prevenzione incendi. 
22.1 Distanze di sicurezza interne. 
22.1.1 Distanze   di   sicurezza   tra   gli   elementi    pericolosi
dell'impianto. 
22.1.1.1 Tra  gli  elementi  pericolosi  dell'impianto  di   cui   al
paragrafo 4 devono essere  osservate  le  distanze  minime  in  metri
riportate nella seguente tabella: 
                              Tabella I 
Elementi 
Pericolosi dell'impianto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
22.1.1.2 Le distanze di sicurezza interna dagli  elementi  pericolosi
A, B ed E di cui al punto 22.1.1.1 sono ridotte  con  la  regola  del
filo teso  in  pianta  per  un  massimo  del  50  %  qualora  vengano
realizzate le barriere di confinamento con caratteristiche di cui  al
paragrafo 9. 
22.1.2 Impianti  di  distribuzione  ad  uso  pubblico.  Distanze   di
sicurezza tra gli  elementi  pericolosi  e  le  attivita'  pertinenti
l'impianto. 
22.1.2.1 Tra gli elementi pericolosi A, B ed E di cui alla tabella  I
e le attivita'  di  seguito  elencate  devono  essere  rispettate  le
seguenti distanze di sicurezza: 
         a) locali destinati a servizi  accessori  (ufficio  gestore,
autolavaggi,  locali  deposito  e  vendita  di   accessori   non-oil,
magazzini e servizi igienici,  per  una  superficie  complessiva  non
maggiore di 100m², officina  senza  utilizzo  di  fiamme  libere  con
superficie non maggiore di 100 m²) ............................ 10 m; 
         b) abitazione gestore (eventuale) .................... 20 m; 
         c) officina senza utilizzo di fiamme libere  con  superficie
maggiore di 100 m² ............................................ 20 m; 
         d) locali di ristoro e vendita: 
            * fino a 200 m² di superficie lorda  coperta  accessibile
al  pubblico  (e'  consentita  inoltre  una   superficie   aggiuntiva
destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²) ........... 20 m; 
            * per superfici superiori si  applicano  le  distanze  di
sicurezza esterne. 
         Ove i posti di ristoro ed  i  locali  di  vendita  risultino
contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti  tra  loro
ma non direttamente comunicanti,  ovvero  risultino  non  contigui  e
separati  tra  loro  da  semplici  passaggi  coperti,  le  rispettive
superfici non vanno cumulate; 
         e) parcheggi,  anche  all'aperto,  di  superficie  superiore
a 300 m2 ...................................................... 15 m; 
            Un parcheggio di superficie inferiore o uguale a 300  m2,
anche all'aperto, e' ammesso nel rispetto della distanza minima di 10
metri dagli elementi pericolosi dell'impianto; 
         f)  aperture  poste  a  livello  del   piano   di   campagna
comunicanti con locali interrati o seminterrati ............... 20 m. 
22.1.2.2 A    partire    dall'area    tecnica    di     stazionamento
dell'autocisterna e di travaso deve  essere  osservata  una  distanza
minima di 8 m dagli apparecchi di distribuzione. Qualora ricorrano le
condizioni della nota (4) di  cui  al  punto  22.1.1.1  tale  vincolo
relativo  alla  distanza  minima  di  8   m   dagli   apparecchi   di
distribuzione non sussiste a condizione che sia evitata  in  tutti  i
casi la contemporaneita' di  veicoli  a  motore  in  rifornimento  ed
impegno   dell'area   tecnica   di   stazionamento   e   di   travaso
dall'autocisterna. 
22.1.2.3 A    partire    dall'area    tecnica    di     stazionamento
dell'autocisterna e di travaso deve essere osservata una distanza  di
sicurezza minima di 8 m dagli elementi individuati al punto 22.1.2.1,
lettere da "a" ad "f". 
22.1.2.4 La detenzione di oli lubrificanti  presso  gli  impianti  di
distribuzione stradale di GNL deve rispettare le  stesse  limitazioni
previste dalla vigente normativa per gli  impianti  di  distribuzione
stradale di carburanti liquidi. 
22.1.2.5 Le distanze di sicurezza interna di cui ai punti 22.1.2.1  e
22.1.2.2 sono ridotte con la regola del filo teso in  pianta  per  un
massimo  del  50  %  qualora  vengano  realizzate  le   barriere   di
confinamento con caratteristiche di cui al paragrafo 9. 
22.1.2.6 Per  il  sistema  di  recupero  dei  gas   di   evaporazione
(boil-off), si applicano, nel caso di sistemi di cui  al  punto  19.1
lettera a), le distanze di sicurezza interne  stabilite  dal  decreto
del  Ministro  dell'interno  28  giugno  2002,  inerenti   i   locali
compressori, e, nel caso di sistemi di cui al punto 19.1, lettera b),
le distanze di sicurezza interne stabilite dal decreto  del  Ministro
dell'interno 30 aprile 2012, inerenti al VRA. 
22.1.2.7 Tra gli elementi pericolosi C e D di cui alla tabella I e le
attivita' pertinenti l'impianto stesso devono  essere  rispettate  le
distanze di sicurezza previste dal decreto del Ministro  dell'interno
28 giugno 2002. 
22.1.3   Impianti  di  distribuzione  ad  uso  privato.  Distanze  di
sicurezza tra gli elementi pericolosi e le attivita' pertinenti. 
22.1.3.1 In impianti di distribuzione ad uso privato  finalizzati  al
rifornimento di flotte aziendali, tra gli elementi pericolosi A, B ed
E  di  cui  alla  tabella  I  e  le  attivita'  pertinenti  l'azienda
all'interno  della  quale  l'impianto  e'  ubicato,   devono   essere
rispettate le seguenti distanze di sicurezza: 
         a) locali destinati a servizi accessori al deposito di  GNL,
locali o porzione di locali attinenti l'azienda ove non si faccia uso
di fiamme libere: ............................................. 10 m; 
         b) abitazione del custode (eventuale): ............... 20 m; 
         c) locali o porzione di locali attinenti l'azienda  ove  sia
previsto l'uso fiamme libere: ................................. 20 m; 
         d) locali di ristoro dello stabilimento: 
            • fino a 200 m² di superficie lorda  coperta  accessibile
al  personale  (e'  consentita  inoltre  una  superficie   aggiuntiva
destinata a servizi e deposito non eccedente 50m²) ............ 20 m. 
            • per superfici superiori si  applicano  le  distanze  di
sicurezza esterne. 
         Ove i posti di ristoro risultino  contigui  su  una  o  piu'
pareti, o sottostanti o sovrastanti  tra  loro  ma  non  direttamente
comunicanti, ovvero risultino non contigui e  separati  tra  loro  da
semplici  passaggi  coperti,  le  rispettive  superfici   non   vanno
cumulate; 
         e) parcheggi,  anche  all'aperto,  di  superficie  superiore
a 300 m2 ...................................................... 15 m; 
         Un parcheggio di superficie inferiore o  uguale  a  300  m2,
anche all'aperto, e' ammesso nel rispetto della distanza minima di 10
metri dagli elementi pericolosi dell'impianto; 
         f) aperture  poste  a  livello   del   piano   di   campagna
comunicanti con locali interrati o seminterrati ............... 20 m. 
         g) nei confronti degli elementi presenti  all'interno  della
struttura  aziendale  nei  quali  si  svolgono  attivita'  ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151, devono  essere  rispettate  le  distanze  di  sicurezze
esterne di cui al punto 22.2 del presente allegato. 
22.1.3.2 A    partire    dall'area    tecnica    di     stazionamento
dell'autocisterna e di travaso deve essere osservata una distanza  di
sicurezza minima di 8  m  dai  fabbricati  pertinenti  il  sito,  dai
parcheggi aperti e dalle aperture di cui alla lettera  f)  del  punto
22.1.3.1. 
22.1.3.3 E' consentita la costruzione di  impianti  di  distribuzione
GNL, nell'ambito dell'area contenente altri impianti di distribuzione
carburanti,  a  condizione  che  siano  rispettate  le  distanze   di
sicurezza di cui al punto 22.1.4 ad eccezione della distanza tra  gli
apparecchi di distribuzione GNL, che puo' essere ridotta fino a 4 m. 
22.1.3.4 Le distanze di sicurezza interna di cui ai punti 22.1.3.1  e
22.1.3.2 possono essere ridotte con la regola del filo teso in pianta
per un massimo del 50 % qualora vengano  realizzate  le  barriere  di
confinamento con caratteristiche di cui al precedente paragrafo 9. 
22.1.3.5 Per  quanto  non  menzionato  nel  presente  paragrafo,   si
applicano le disposizioni indicate nella presente regola tecnica. 
22.1.4   Impianti misti. 
22.1.4.1 E' consentita la costruzione di  impianti  di  distribuzione
GNL per  uso  autotrazione  installati  nell'ambito  di  stazioni  di
distribuzione stradale di altri carburanti, a  condizione  che  siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza: 
         a) tra gli elementi A, B ed E della tabella I ed i  pozzetti
di carico dei serbatoi di combustibili liquidi (benzine e 
gasolio): ..................................................... 10 m; 
         b) tra gli elementi pericolosi A, B della tabella  I  e  gli
apparecchi  di  distribuzione  di  combustibili  liquidi  (benzine  e
gasolio) e GPL ................................................  8 m; 
         c) tra gli apparecchi di distribuzione GNL e gli  apparecchi
di distribuzione di combustibili liquidi (benzine  e  gasolio),  GPL,
fatto salvo quanto previsto al punto 22.1.4.3 .................  8 m; 
         d) tra l'area tecnica di stazionamento  dell'autocisterna  e
di travaso di GNL ed aree in cui  sono  trattati  altri  combustibili
liquidi o gassosi .............................................  5 m; 
         e) tra gli elementi A e B  della  tabella  I  e  gli  stessi
elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione del GPL .... 10 m; 
         f) tra gli elementi C e D della tabella  I  e  gli  elementi
pericolosi degli impianti di distribuzione degli  altri  combustibili
liquidi o gassosi si applicano le distanze previste dal  decreto  del
Ministro dell'interno 28 giugno 2002; 
         g) tra l'elemento F della tabella I e gli  elementi  di  cui
alle precedenti lettere degli impianti di distribuzione  degli  altri
combustibili liquidi e gassosi si applicano, nel caso di  sistemi  di
cui al punto 19.1, lettera  a),  le  distanze  di  sicurezza  interne
stabilite dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  28  giugno  2002
applicabili ai locali compressori, e, nel caso di sistemi di  cui  al
punto 19.1, lettera b), le distanze di  sicurezza  interne  stabilite
dal decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2012, applicabili  al
VRA. 
22.1.4.2 Le distanze di sicurezza interna tra gli elementi pericolosi
A, B ed E di cui alla tabella I e  gli  elementi  degli  impianti  di
distribuzione di combustibili liquidi e di GPL di cui al punto 
22.1.3.1 sono ridotte con la regola del filo teso in  pianta  per  un
massimo  del  50  %  qualora  vengano  realizzate  le   barriere   di
confinamento con caratteristiche di cui al paragrafo 9. 
22.1.4.3 Non  e'  prevista  alcuna  distanza  di  sicurezza  tra  gli
apparecchi di distribuzione di GNL  e  quelli  di  distribuzione  del
gasolio nel caso in cui l'erogazione contemporanea dei due carburanti
ad uno stesso veicolo sia automaticamente interdetta. 
22.2     Distanze di sicurezza  esterne  ai  fini  della  prevenzione
incendi. 
22.2.1   Dagli elementi pericolosi A, B ed E di cui alla tabella I  ,
devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al
punto piu' vicino del perimetro di fabbricati esterni all'impianto: 
          a) per depositi di capacita' complessiva fino a 30 m³: 
             * dal punto di riempimento ....................... 30 m; 
             * da serbatoi, barrel, pompe ..................... 20 m; 
             * dall'apparecchio di distribuzione GNL .......... 20 m; 
          b) per depositi di capacita' complessiva maggiore di 30 m³: 
             * dal punto di riempimento ....................... 30 m; 
             * da serbatoi, barrel, pompe ..................... 30 m; 
             * dall'apparecchio di distribuzione GNL ...........20 m. 
             Nel computo delle distanze di sicurezza esterne ai  fini
della prevenzione incendi possono comprendersi anche le larghezze  di
strade, torrenti e canali  nonche'  eventuali  distanze  di  rispetto
previste dagli strumenti urbanistici comunali; 
          c) le distanze di sicurezza sopra  indicate  devono  essere
aumentate del 50% rispetto alle attivita' di cui ai punti 65 ,  66  ,
67, 68, 69, 71, 72, 73, 77  e  78  dell'allegato  I  al  decreto  del
presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 nonche' rispetto a
fabbricati per il culto, caserme, musei, aree  adibite  a  mercati  o
esposizioni e  fiere  all'aperto,  stazioni  di  linee  di  trasporto
pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo  stazionamento  di
circhi e parchi di divertimento; 
          d) fatte salve le disposizioni delle  competenti  autorita'
in materia di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale in
relazione all'installazione di un serbatoio fisso di gas naturale  in
prossimita' rispettivamente  di  una  linea  ferroviaria  pubblica  o
privata, di un impianto fisso tramviario, metropolitano o filoviario,
ai fini della prevenzione incendi devono altresi' essere osservate le
distanze di sicurezza esterne di cui alle lettere a) e b); 
          e) in attuazione delle disposizioni di  cui  agli  articoli
14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada  e  del  relativo
Regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  correlate,  e'  vietata
l'installazione di serbatoi fissi di gas  naturale  liquefatto  nelle
prescritte fasce di rispetto stradale; 
          f) fatte salve  le  disposizioni  di  cui  alla  precedente
lettera e), nonche' le ulteriori prescrizioni  di  sicurezza  emanate
dalle autorita' competenti in materia in relazione  all'installazione
di  un  serbatoio  fisso  di   gas   naturale   in   prossimita'   di
un'autostrada, ai fini  della  prevenzione  incendi  devono  altresi'
essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui  alle
lettere  a)  e  b),  misurate  in   direzione   ortogonale   all'asse
autostradale,  rispetto  al  ciglio  interno  della   cunetta   della
banchina; 
          g) fatte salve  le  disposizioni  di  cui  alla  precedente
lettera e), nonche' le ulteriori prescrizioni  di  sicurezza  emanate
dalle autorita' competenti in materia in relazione  all'installazione
di un serbatoio fisso di gas naturale in prossimita'  di  una  strada
diversa da un'autostrada, ai  fini  della  prevenzione  incendi  deve
essere osservata in tutti i casi una distanza  di  sicurezza  esterna
minima di almeno 15 m degli elementi dell'impianto di rifornimento di
cui alle lettere a) e b), misurata in direzione  ortogonale  all'asse
stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina; 
          h) fatte  salve  le  ulteriori  disposizioni  di  sicurezza
emanate dall'autorita' portuale o di bacino competente in materia  in
relazione all'installazione di un serbatoio fisso di gas naturale  in
prossimita' di una via navigabile, ai fini della prevenzione  incendi
devono altresi' essere osservate le  distanze  di  sicurezza  esterne
minime degli elementi  dell'impianto  di  rifornimento  di  cui  alle
lettere a)  e  b)  rispetto  all'area  operativa  dei  moli  e  delle
banchine, alle aree di servizio e ausiliarie ed alle  aree  destinate
alla viabilita' e al parcheggio di veicoli; 
          i) ai fini della  prevenzione  degli  incendi  le  aree  di
parcheggio (autorimesse, autostazioni, autoporti etc.) di  superficie
superiore  a  300  m2,  anche  all'aperto,  esterne  all'impianto  di
distribuzione in argomento, devono comunque essere  ad  una  distanza
minima di 30 metri dagli elementi pericolosi  dell'impianto;  un'area
di parcheggio di superficie  inferiore  o  uguale  a  300  m2,  anche
all'aperto, esterna all'impianto di distribuzione in argomento,  deve
comunque essere almeno ad una  distanza  minima  di  20  metri  dagli
elementi pericolosi dell'impianto. 
22.2.1.1 Altre distanze ai fini della prevenzione incendi: 
         a) a   partire   dall'area    tecnica    di    stazionamento
dell'autocisterna e di travaso deve altresi' essere osservata  almeno
una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati  esterni  ed
altre costruzioni; 
         b) tra gli elementi  pericolosi  dell'impianto  e  le  linee
elettriche aeree,  con  valori  di  tensione  maggiore  di  400  volt
efficaci per corrente alternata e 600  volt  per  corrente  continua,
deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15  m;
tale distanza e' da applicarsi anche per cabine di trasformazione  di
energia elettrica. 
22.2.2 Ai fini della prevenzione incendi  le  distanze  di  sicurezza
esterne di cui  ai  punti  22.2.1  e  22.2.1.1,  ad  eccezione  delle
distanze dalle linee elettriche aeree, sono ridotte con la regola del
filo teso  in  pianta  per  un  massimo  del  50  %  qualora  vengano
realizzate le barriere di confinamento con caratteristiche di cui  al
paragrafo 9. 
22.2.3 Rispetto all'elemento pericoloso F di cui alla  tabella  I  si
applicano, nel caso di sistemi di cui al punto 19.1, lettera  a),  le
distanze di sicurezza esterna  stabilite  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 giugno 2002, applicabili ai  locali  compressori,  e,
nel caso di sistemi di cui al punto 19.1, lettera b), le distanze  di
sicurezza esterne stabilite dal decreto del Ministro dell'interno  30
aprile 2012, applicabili al VRA. 
22.2.4 Rispetto agli elementi pericolosi C e D di cui alla tabella  I
devono essere rispettate le distanze di  sicurezza  esterne  previste
dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002. 
 
23. Distanze di protezione. 
23.1 Rispetto agli elementi pericolosi  dell'impianto  devono  essere
osservate le seguenti distanze di protezione: 
     a) dal punto di riempimento ............................... 5 m; 
     b) da serbatoi, barrel, pompe ............................. 5 m; 
     c) dall'area di sosta dell'autocisterna ................... 5 m; 
     d) dal  locale  sistema  di  recupero  vapori  di  boil-off   si
applicano, nel caso di sistemi di cui al punto 19.1, lettera  a),  le
distanze  di  protezione   stabilite   dal   decreto   del   Ministro
dell'interno 28 giugno 2002, applicabili ai  locali  compressori,  e,
nel caso di sistemi di cui al punto 19.1, lettera b), le distanze  di
protezione stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30  aprile
2012, applicabili al VRA; 
     e) dagli apparecchi di distribuzione ...................... 5 m. 
 
24. Stazionamento dell'autocisterna nell'area tecnica di travaso. 
24.1 L'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e  di  travaso
deve essere disposta in modo  da  consentire  accesso  e  la  manovra
all'autocisterna di GNL. In caso di emergenza, l'autocisterna di  GNL
deve essere in grado di allontanarsi dall'area nel  senso  di  marcia
prescritto ovvero utilizzando  l'itinerario  stradale  richiamato  al
paragrafo 2.7. 
24.2 L'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e  di  travaso
deve   essere   chiaramente   segnalata   da   apposita   segnaletica
orizzontale. 
24.3 La pavimentazione in corrispondenza della predetta area  tecnica
deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con  pendenza  massima
dell'1% per  evitare  movimenti  incontrollati  del  veicolo  durante
l'operazione di riempimento del serbatoio fisso. 
24.4 L'area  suddetta  deve  essere  realizzata  in  modo   tale   da
allontanare  verso  il  basso  sotto  all'autocisterna  medesima  gli
eventuali sversamenti accidentali di  GNL.  Deve  essere  evitato  lo
sversamento  di  prodotto  in  direzione  delle  strade  di   accesso
all'area. 
 
25. Norme di esercizio. 
25.1   Generalita'. 
25.1.1 Nell'esercizio  degli  impianti  di   distribuzione   stradale
ricadenti nel campo di applicazione  della  presente  regola  tecnica
devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui  all'articolo  6,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151 e alle disposizioni riportate nel decreto  del  Ministro
dell'interno 7 agosto 2012, le  prescrizioni  specificate  nei  punti
seguenti. 
25.1.2 In caso di prolungati  periodi  di  inattivita'  dell'impianto
dovranno essere adottate  idonee  misure  di  gestione  del  prodotto
contenuto nei  serbatoi  fissi,  predisponendo  specifiche  procedure
scritte. 
25.1.3 Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato  nel
titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per  l'esercizio
dell'impianto, tuttavia alcuni  obblighi  gestionali  possono  essere
affidati al gestore, sulla base di specifici accordi contrattuali. 
25.1.4 Nelle zone classificate con  pericolo  di  esplosione,  devono
essere   prese   misure   per   evitare   l'accumulo    di    cariche
elettrostatiche. 
25.2   Sorveglianza. 
25.2.1 L'esercizio dell'impianto, fatto salvo quanto previsto per  la
modalita' self-service indicata al  paragrafo  26,  e'  ammesso  solo
sotto sorveglianza di personale addetto. 
       Durante gli  orari  di  chiusura  dell'impianto,  deve  essere
presente un sistema di controllo e allarme  a  distanza  al  fine  di
garantire, in caso di necessita', la tempestiva attivazione del piano
di emergenza. 
       Presso l'impianto deve essere  disponibile  un'apparecchiatura
portatile di rilevazione gas (esplosimetro). 
25.3   Operazioni di riempimento del serbatoio criogenico. 
25.3.1 Le operazioni di riempimento dei serbatoi  fissi  non  possono
essere iniziate se non dopo che: 
       a) il motore dell'autocisterna sia stato spento e  i  circuiti
elettrici del mezzo interrotti; le autobotti  dotate  di  sistema  di
arresto di emergenza possono scaricare con motore  in  moto  se  tale
sistema e' in grado di chiudere le valvole di radice del serbatoio  e
spegnere  il   motore;   il   sistema   di   arresto   in   dotazione
all'autocisterna  deve  essere  collegato  al  sistema  di  emergenza
dell'impianto; 
       b) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate con appositi
dispositivi   esterni;    l'autocisterna    sia    stata    collegata
elettricamente a terra; 
       c) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza  dei
raccordi,  delle  guarnizioni  e  delle   manichette   flessibili   o
snodabili; 
       d) il trasportatore si sia assicurato della  piena  efficienza
dei dispositivi di sicurezza dell'autocisterna; 
       e) sia posizionato e pronto all'uso l'estintore carrellato  in
dotazione all'impianto. 
       La presenza  dell'autocisterna  all'interno  dell'impianto  e'
consentita  soltanto  per  il  tempo  strettamente  necessario   alle
operazioni di riempimento del serbatoio fisso e ausiliarie. 
25.3.2 Durante le operazioni di  riempimento,  il  personale  addetto
deve rispettare  e  far  rispettare  all'interno  della  stazione  di
servizio il divieto di fumare e comunque impedire che vengano  accese
o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di  almeno  20  metri
dal punto di riempimento. 
25.3.3 Negli impianti misti e' vietato procedere alle  operazioni  di
riempimento dei serbatoi criogenici (per GNL)  contemporaneamente  al
riempimento di altri serbatoi criogenici o di serbatoi fissi di altri
carburanti, fatto salvo il caso in cui il punto  di  riempimento  del
GNL sia posto ad una distanza non inferiore  a  45  m  dal  punto  di
riempimento, o pozzetto di carico, dell'altro carburante. 
25.3.4 Dal  piano  campagna  circostante  il  serbatoio  deve  essere
possibile leggere il valore di pressione interna al  serbatoio  ed  i
valori di livello del liquido del serbatoio. 
25.3.5 Gli  allarmi   del   serbatoio   devono   essere   chiaramente
percepibili dagli operatori nelle loro normali posizioni di lavoro. 
25.3.6 Al termine delle operazioni  di  riempimento  dovranno  essere
adottati idonei accorgimenti atti ad  evitare  il  ristagno  di  fase
liquida nella manichetta. 
25.3.7 Le  operazioni  di  riempimento  devono  essere  costantemente
presidiate da personale addetto a tale operazione. 
25.3.8 Tale personale deve confermare la  prosecuzione  del  processo
tramite un pulsante da attivare con frequenza non superiore a  cinque
minuti.  La  mancata  conferma  deve  interrompere  il  processo   di
riempimento fermando la pompa per il trasferimento. 
25.4   Operazioni di erogazione del GNL. 
25.4.1 Salvo che in caso di rifornimento self-service, le  operazioni
di erogazione di GNL devono essere effettuate  da  personale  addetto
che deve osservare le seguenti prescrizioni: 
       a) accertarsi che i  motori  degli  autoveicoli  da  rifornire
siano spenti; 
       b) prestare attenzione affinche' la messa in moto del  veicolo
rifornito avvenga  soltanto  dopo  aver  disinserito  la  pistola  di
erogazione dal punto di carico posto sul veicolo. 
25.4.2 Durante l'esercizio, il personale addetto deve: 
       a) rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque
impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro  il
raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione; 
       b) rispettare  e  far  rispettare  il  divieto   assoluto   di
rifornire  recipienti  mobili   con   gli   erogatori   dedicati   al
rifornimento degli autoveicoli. 
25.5   Operazioni di campionamento e svuotamento del serbatoio. 
25.5.1 Eventuali  operazioni  di  campionamento  e  svuotamento   del
prodotto  dai  serbatoi  devono  essere  limitate   alle   situazioni
strettamente  necessarie,  e  comunque  eseguite  secondo   procedure
scritte volte a limitare il rischio di perdite. 
25.5.2 Dovra' essere predisposta  una  connessione  ai  serbatoi  per
l'eventuale svuotamento degli stessi. 
25.5.3 Le  operazioni  di  campionamento  sono  vietate  durante   le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli. 
25.6   Prescrizioni generali di emergenza. 
25.6.1 Deve essere predisposto un piano di emergenza contenente anche
le procedure per la messa  in  sicurezza  dell'impianto,  che  dovra'
tenere in considerazione la presenza nella stazione  di  servizio  di
altre attivita' lavorative (bar, officina, lavaggio, ecc.). 
       Il personale addetto all'impianto deve: 
       a) essere edotto sulle norme contenute nella  presente  regola
tecnica,  sulle  misure  di  esercizio  e  sul  piano  di   emergenza
predisposto; 
       b) intervenire  immediatamente  in  caso  di  incendio  o   di
pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza  in
dotazione all'impianto, nonche'  impedire,  attraverso  segnalazioni,
sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli  o  persone
accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso. 
25.7   Documenti tecnici. 
Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti: 
  a) un manuale operativo contenente le  istruzioni  per  l'esercizio
degli impianti; 
  b) uno schema di flusso dell'impianto; 
  c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti  e  delle
attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle  aree  protette
dai singoli impianti antincendio; 
  d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme. 
25.8    Segnaletica di sicurezza. 
25.8.1  Si richiamano le  vigenti  disposizioni  recate  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e sue  successive  modificazioni,  in
particolare, in materia di "segnaletica di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro" recate dal Titolo V. Inoltre, nell'ambito dell'impianto ed in
posizione ben visibile deve essere esposta: 
        a) idonea cartellonistica riproducente uno schema  di  flusso
dell'impianto gas con indicazioni delle valvole in modo  da  renderle
facilmente individuabili sull'impianto; 
        b) una planimetria dell'impianto; 
        c) chiare indicazioni, sulle apparecchiature e sui  serbatoi,
del prodotto contenuto e dello stato fisico del gas. 
25.8.2. Devono essere affisse anche istruzioni inerenti: 
        a) il comportamento da tenere in caso di emergenza; 
        b) la posizione dei dispositivi di sicurezza; 
        c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto
come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il  funzionamento  dei
presidi  antincendio,  la  cui  ubicazione  deve   essere   anch'essa
adeguatamente segnalata, 
        d) il divieto di  rifornire  contemporaneamente  il  medesimo
veicolo con piu' carburanti. 
25.9    Chiamata dei servizi di soccorso. 
        I servizi di soccorso  e  di  emergenza  (vigili  del  fuoco,
servizio di assistenza tecnica, ecc.) devono poter  essere  avvertiti
tempestivamente in caso di urgenza. 
25.10   Verifiche di funzionamento dei  sistemi  di  controllo  e  di
emergenza. 
25.10.1 Deve  essere  predisposto  un  idoneo  piano  di  verifica  e
manutenzione periodica della strumentazione e  delle  apparecchiature
di controllo e di emergenza. I  risultati  delle  operazioni  di  cui
sopra devono essere disponibili e riportati in un  apposito  registro
di manutenzione sempre presente sull'impianto. 
 
26. Rifornimento in modalita' self-service. 
E' consentito il rifornimento in modalita' self-service, presidiato e
non  presidiato,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute   nel
presente paragrafo, sia nell'ambito degli impianti  di  distribuzione
stradale di GNL monocarburante, sia negli impianti misti. 
26.1 Disposizioni generali. 
     In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un
sistema self-service, ad una distanza non  inferiore  alla  lunghezza
della  tubazione  flessibile  rispetto  al  punto   di   attacco   di
quest'ultimo sull'apparecchio di distribuzione ed  in  una  posizione
che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve
essere installato un dispositivo, ad azionamento manuale, tale che il
rifornimento  possa  iniziare  e  continuare   solo   quando   questo
dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente  ad
intervalli non superiori a 60 secondi. Il  rilascio  del  dispositivo
determina il blocco dell'erogazione. 
26.2 Self-service presidiato. 
     Negli impianti self-service presidiati, in zona sicura posta  ad
adeguata distanza dagli  apparecchi  di  distribuzione,  comunque  in
posizione tale da garantire  una  completa  visione  dell'apparecchio
stesso, deve essere  posizionato  un  sistema  di  comunicazione  che
permetta all'utente di ricevere assistenza  da  parte  del  personale
addetto alla stazione di rifornimento e deve essere installato almeno
un punto di controllo a distanza  dell'apparecchio  di  distribuzione
dal  quale  il  personale  addetto  possa  comandare   l'interruzione
dell'erogazione. L'addetto, che deve essere in grado  di  intervenire
con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza,  deve
essere formato come addetto antincendio, secondo le norme vigenti  ed
in  relazione  al  livello  di  rischio  dell'attivita'  e  acquisire
l'adeguata  conoscenza  del  piano  di  emergenza  e  delle  relative
modalita' di intervento per mettere in sicurezza l'impianto. 
26.3 Self-service non presidiato. 
     E' consentito il rifornimento di gas naturale  per  autotrazione
in modalita' self-service non presidiato alle seguenti condizioni: 
     a) gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza,
con  registrazione  delle  immagini  in  conformita'  alla  normativa
vigente, che consenta la visione dell'apparecchio  di  distribuzione,
della zona di rifornimento dei veicoli. Il  sistema  deve  essere  in
grado di archiviare opportunamente le immagini, per un tempo conforme
alle  disposizioni  di  legge,  in  modo  tale  che  possano   essere
consultate esclusivamente dagli organi di controllo nell'ambito delle
attivita' di competenza; 
     b) gli impianti siano dotati di  un  sistema  di  riconoscimento
dell'utente, che  viene  identificato  mediante  l'inserimento  dello
strumento  di  pagamento  elettronico  che   fornisce   il   consenso
all'erogazione  dell'apparecchio  di   distribuzione   asservito   al
dispositivo self-service; 
     c) gli  utenti   che   intendono   usufruire   della   modalita'
self-service, devono essere preventivamente istruiti in  merito  alle
modalita' di effettuazione del rifornimento self- service, ai  rischi
ad esso connessi, nonche' alle  avvertenze,  limitazioni,  divieti  e
comportamenti da  tenere  in  caso  di  emergenza,  alle  conseguenze
relative  a  comportamenti  scorretti  o  non  permessi   ed   essere
registrati all'interno di  una  specifica  banca  dati.  Le  predette
registrazioni  avvengono  secondo  le   modalita'   individuate   dal
Ministero dell'interno di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo
economico ed il Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili.  Tali  registrazioni  saranno  effettuate  mediante   il
portale telematico dedicato all'utenza stradale a cura del  Ministero
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  o  mediante  il
portale  telematico  di  una  societa'  regolata  dall'Autorita'   di
regolazione per energia reti e ambiente, che opera nel settore  delle
infrastrutture del gas presente su tutto il territorio nazionale. 
L'istruzione deve avvenire mediante uno dei seguenti procedimenti: 
 c.1  istruzione  effettuata  presso  un  distributore  di  GNL   per
autotrazione con impianto self- service  a  cura  del  gestore  o  di
personale  dallo  stesso  delegato,  che  deve  prevedere  anche   un
addestramento sul corretto utilizzo del distributore  self-service  e
deve  essere  accompagnata  da  apposito  opuscolo  dimostrativo.  Il
completamento dell'istruzione comporta la registrazione  dell'utente,
nella banca dati in precedenza citata, da parte del gestore; 
 c.2 istruzione effettuata avvalendosi di un  "tutorial",  almeno  in
lingua italiana ed inglese, disponibile sul  portale  precedentemente
citato.  L'evidenza  della  sua  comprensione,  ovvero  dell'avvenuta
istruzione dell'utente, avviene mediante la  registrazione  dei  dati
personali  dell'utente  che  ha  usufruito   dell'istruzione   e,   a
completamento della procedura, l'utente e' automaticamente registrato
nella banca dati precedentemente citata. 
Laddove l'utente che intende usufruire della  modalita'  self-service
effettui l'operazione in qualita' di lavoratore, cosi' come  definito
dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.81,
l'istruzione preventiva e la registrazione su  una  propria  autonoma
banca dati sono fornite direttamente dal datore di lavoro. 
d) in entrambe le modalita' di istruzione, l'utente  deve  dichiarare
di  essere  stato   adeguatamente   istruito   sulle   modalita'   di
effettuazione del rifornimento self-service e  dei  rischi  connessi,
sulle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da  tenere  in
caso di emergenza; l'utente dovra' inoltre dichiarare che  i  veicoli
destinati al rifornimento sono  in  possesso  dei  requisiti  per  la
circolazione nel rispetto  delle  disposizioni  vigenti,  assumendosi
ogni responsabilita' in merito al corretto uso  di  tale  sistema  di
rifornimento; 
e) l'utente deve, altresi', essere guidato nella  fase  operativa  di
rifornimento mediante specifica cartellonistica di cui al punto 26.4; 
f) in fase  di  utilizzo  degli  impianti  di  distribuzione  di  gas
naturale per autotrazione gli utenti devono, in due fasi successive: 
 f.1 dichiarare sotto la  propria  responsabilita'  di  essere  stati
adeguatamente istruiti, secondo le modalita' previste alla lettera c)
e che i veicoli  destinati  al  rifornimento  sono  in  possesso  dei
requisiti  per  la  circolazione  nel  rispetto  delle   disposizioni
vigenti; 
 f.2 dichiarare di utilizzare personalmente lo strumento  elettronico
di pagamento, identificativo per la  modalita'  self-service  per  il
rifornimento,   confermando   ulteriormente,   prima   di    iniziare
l'erogazione  del  carburante,  le  precedenti  dichiarazioni   sulla
istruzione   e   i   requisiti   del   veicolo,   assumendosi    ogni
responsabilita'    conseguente    all'utilizzo     non     consentito
dell'impianto. 
26.4 Istruzioni per gli  utenti  del  distributore  asservito  ad  un
dispositivo self-service. 
     In prossimita' degli apparecchi di distribuzione,  in  posizione
facilmente visibile, idonea cartellonistica  redatta  in  almeno  due
lingue, italiano e inglese, deve indicare le  seguenti  istruzioni  e
limitazioni che l'utente e' tenuto a rispettare: 
     a. il prodotto distribuito e' gas naturale compresso (GNC) o gas
naturale liquefatto (GNL); 
     b. utilizzare i  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)
necessari per fronteggiare i rischi specifici durante  le  operazioni
di erogazione (ustione da freddo); 
     c. verificare che tali DPI siano periodicamente  controllati  in
termini di verifica funzionale; 
     d. rispettare il  divieto  di  rifornire  contemporaneamente  il
medesimo veicolo con piu' carburanti; 
     e. rispettare il divieto, nel raggio di 6  metri  dal  perimetro
dell'apparecchio di distribuzione, di: 
       1. utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal  rischio
d'innesco, ivi compresi i telefoni cellulari; 
       2. fumare, anche a bordo del veicolo; 
       3. accendere o far circolare fiamme libere; 
     f. per ogni informazione relativa all'operazione di  erogazione,
contattare il personale addetto attraverso  il  previsto  sistema  di
segnalazione (negli impianti presidiati); 
     g. per ricevere assistenza all'operazione  di  erogazione  o  in
caso di necessita'  premere  il  pulsante  e  attendere  la  risposta
dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare  il
seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti
non presidiati); 
     h. in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di  telefono,
lontano dalla zona di erogazione:  Vigili  del  Fuoco  115,  Soccorso
Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di  Finanza  117
(negli impianti non presidiati); 
     i. prima del rifornimento, spegnere  il  motore  e  azionare  il
freno di stazionamento; 
     j. effettuare   il   collegamento   della    messa    a    terra
dell'automezzo; 
     k. rimuovere  il  cappuccio  antipolvere   dal   connettore   di
rifornimento del veicolo; 
     l. collegare  correttamente  la   pistola   di   erogazione   al
connettore di rifornimento del veicolo; 
     m. azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del  gas  ed
accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente; 
     n. in caso di necessita' premere il  pulsante  di  emergenza  ed
allontanarsi; 
     o. al completamento dell'operazione di rifornimento,  scollegare
con cautela la pistola di erogazione dal connettore  di  rifornimento
del veicolo; 
     p. riporre la pistola di  erogazione  nella  posizione  corretta
nell'apposito alloggiamento sull'erogatore; 
     q. riposizionare il  cappuccio  antipolvere  sul  connettore  di
rifornimento del veicolo; 
     r. scollegare il cavo della messa a terra dell'automezzo. 
 
27. Stazioni di rifornimento mobili e movibili. 
Le stazioni mobili e movibili, cosi' come definite al punto  1.1  del
presente allegato, devono essere rispondenti a  quanto  previsto  per
gli impianti  fissi,  fatto  salvo  quanto  di  seguito  disposto  in
funzione delle  specificita'  proprie  di  queste  due  tipologie  di
installazione: 
   a) non sono applicabili le prescrizioni di  cui  al  punto  5.2.10
limitatamente  all'ancoraggio  alla  platea;  deve  essere   comunque
garantito che in fase di esercizio non risulti possibile  movimentare
l'impianto ed i relativi componenti dal luogo di installazione; 
   b) non sono applicabili le prescrizioni di cui al punto 5.2.12; 
   c) la platea di cui ai punti 6.3 e  7  corrisponde  al  telaio  di
supporto (skid) ovvero al telaio del mezzo mobile; 
   d) per le verifiche di stabilita' dell'istallazione si  rimanda  a
quanto stabilito al punto 2.2 del presente allegato, 
   e) in fase di trasporto l'impianto movibile non deve contenere GNL
e deve avere una pressione massima non superiore a 0,05 MPa; 
   f) l'attrezzatura di un impianto mobile deve essere conforme  alle
norme applicabili per le attrezzature trasportabili sotto pressione.