Art. 2 
 
                       Requisiti di idoneita' 
 
  1.  Sono  idonei  ad  operare  nelle  reti,  pubbliche  o   private
accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di  cui  all'art.
1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31  dicembre  2020
ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti: 
    a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo
delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture  ospedaliere,
di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e
di unita' per le cure palliative (UCP) domiciliari,  accreditate  per
l'erogazione delle  cure  palliative  presso  il  Servizio  sanitario
nazionale; 
    b) un congruo numero di ore di attivita' professionale esercitata
- corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario  previsto  per
il rapporto di lavoro del contratto della sanita' pubblica e pertanto
pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un  congruo  numero  di
casi trattati, rispetto all'attivita' professionale esercitata,  pari
ad almeno venticinque casi annui; 
    c) acquisizione di una specifica formazione  in  cure  palliative
nell'ambito di percorsi di Educazione  continua  in  medicina  (ECM),
conseguendo  almeno  venti  crediti  ECM,   oppure   tramite   master
universitari in cure  palliative  oppure  tramite  corsi  organizzati
dalle regioni e dalle  province  autonome  per  l'acquisizione  delle
competenze  di  cui  all'accordo  sancito  in  sede   di   Conferenza
permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  Province
autonome di Trento e di Bolzano il  10  luglio  2014  (rep.  Atti  n.
87/CSR).