Art. 11. I delegati al Congresso Federale Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie nazioni che abbiano almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: N. delegati: Totale Voti = X : Voti nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle nazioni stanno ai voti della nazione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2. Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Segretari nazionali, i Parlamentari, i Presidenti di Regione, i Capigruppo regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.