Art. 11. 
                  I delegati al Congresso Federale 
 
    Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati  al
Congresso Federale. Su tale base si procede alla  suddivisione  degli
stessi tra le varie nazioni che abbiano almeno  50  (cinquanta)  Soci
Ordinari Militanti secondo  la  seguente  formula  proporzionale:  N.
delegati: Totale Voti = X : Voti nazione, (il numero dei delegati sta
al totale dei voti, come i delegati  delle  nazioni  stanno  ai  voti
della nazione) ovvero la proporzione tra il numero  dei  delegati  al
Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale
dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni  Politiche  o
Europee precedenti al Congresso ed  il  totale  dei  voti  conseguiti
dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2. 
    Sono membri di diritto e  votanti:  il  Presidente  Federale,  il
Segretario  Federale,  i  membri  del  Consiglio  Federale,  i  Padri
Fondatori, i Segretari nazionali, i  Parlamentari,  i  Presidenti  di
Regione, i Capigruppo regionali,  i  Presidenti  di  Provincia  ed  i
Sindaci  dei  Comuni   capoluoghi   di   Provincia   o   delle   Aree
Metropolitane, purche' in regola con le norme  sul  tesseramento  dei
Soci Ordinari Militanti.