Art. 13. Competenze del Consiglio Federale E' di competenza del Consiglio Federale: a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega Nord; c) stabilire l'importo delle quote associative; d) nominare i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalita' indicate dall'art. 17; e) approvare i regolamenti della Lega Nord predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18; f) vigilare sul comportamento politico delle nazioni; g) concedere l'utilizzo del simbolo ai sensi dell'art. 3; h) verificare i requisiti dei soci ai sensi dell'art. 27; i) l'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord; l) curare l'uniformita' della tenuta contabile delle nazioni; m) fornire l'interpretazione autentica del presente Statuto. E' organo di ultima istanza dei soci colpiti da provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 31. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari nazionali e dei relativi Consigli nazionali e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni dei Consigli nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta' capoluogo di regione e alle relative liste. Le modalita' di selezione delle candidature cui sopra sono informate ai principi di: a) democrazia paritaria tra uomini e donne, nelle forme previste dalla legge; b) rappresentativita' sociale, politica e territoriale dei candidati; c) rispetto del pluralismo politico; d) adeguata valorizzazione del merito e delle precedenti esperienze svolte. Il Consiglio Federale puo' nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale, ad esclusione della funzione disciplinata dall'art. 31. In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente onorario tra coloro che hanno maturato un'anzianita' di militanza di almeno 20 (venti) anni consecutivi. Il Consiglio Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni consecutive, e' considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvedera' alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa nazione del membro da sostituire, il Consiglio nazionale competente provvedera' direttamente alla nomina di un suo rappresentante. In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale i poteri e le competenze del Consiglio stesso sono assunti dal Segretario Federale. Il Segretario Federale convoca il Congresso Federale straordinario entro il termine di 18 (diciotto) mesi. In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, il Rappresentante legale assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale e convoca entro 180 (centottanta) giorni il Congresso Federale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi.