Art. 13. 
                  Competenze del Consiglio Federale 
 
    E' di competenza del Consiglio Federale: 
      a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza  che
non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; 
      b) approvare nei termini di legge,  il  rendiconto  della  Lega
Nord; 
      c) stabilire l'importo delle quote associative; 
      d) nominare i membri del Comitato Disciplinare  e  di  Garanzia
secondo le modalita' indicate dall'art. 17; 
      e) approvare i regolamenti della Lega  Nord  predisposti  dalla
Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18; 
      f) vigilare sul comportamento politico delle nazioni; 
      g) concedere l'utilizzo del simbolo ai sensi dell'art. 3; 
      h) verificare i requisiti dei soci ai sensi dell'art. 27; 
      i) l'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord; 
      l) curare l'uniformita' della tenuta contabile delle nazioni; 
      m) fornire l'interpretazione autentica del presente Statuto. 
    E' organo di ultima istanza dei  soci  colpiti  da  provvedimenti
disciplinari, ai sensi dell'art. 31. 
    In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il
Consiglio Federale delibera la composizione delle liste,  sentito  il
parere dei Segretari nazionali e dei relativi  Consigli  nazionali  e
delibera,  altresi',  gli  eventuali  accordi  elettorali  con  altri
movimenti politici. 
    In  occasione  delle  consultazioni  elettorali   regionali,   il
Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. 
    Il Consiglio Federale  ratifica  le  deliberazioni  dei  Consigli
nazionali relative  al  candidato  Governatore,  alle  liste  per  le
elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta'  capoluogo  di
regione e alle relative liste. 
    Le modalita'  di  selezione  delle  candidature  cui  sopra  sono
informate ai principi di: 
      a)  democrazia  paritaria  tra  uomini  e  donne,  nelle  forme
previste dalla legge; 
      b) rappresentativita'  sociale,  politica  e  territoriale  dei
candidati; 
      c) rispetto del pluralismo politico; 
      d)  adeguata  valorizzazione  del  merito  e  delle  precedenti
esperienze svolte. 
    Il Consiglio Federale  puo'  nominare  tra  i  propri  membri  un
comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera  dello
stesso Consiglio Federale, ad esclusione della funzione  disciplinata
dall'art. 31. 
    In caso di  vacanza  della  carica  di  Presidente  Federale,  il
Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente onorario tra coloro che
hanno maturato un'anzianita' di militanza di almeno 20  (venti)  anni
consecutivi. 
    Il Consiglio Federale dura in carica 5  (cinque)  anni.  Esso  si
riunisce su convocazione del Segretario Federale,  che  lo  presiede,
almeno una volta ogni tre  mesi,  oppure  ogni  qualvolta  ne  faccia
richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. 
    Il membro eletto al Consiglio Federale  che,  senza  giustificato
motivo, risulta assente a due riunioni  consecutive,  e'  considerato
decaduto  con  delibera  dello  stesso  Consiglio  Federale  e  viene
sostituito dal primo dei non eletti in  base  a  quanto  risulta  dal
verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente  si  provvedera'
alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di  non
eletti della stessa nazione del membro da  sostituire,  il  Consiglio
nazionale competente provvedera' direttamente alla nomina di  un  suo
rappresentante. 
    In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri
del Consiglio Federale i poteri e le competenze del Consiglio  stesso
sono assunti dal Segretario Federale. Il Segretario Federale  convoca
il Congresso Federale straordinario entro il termine di 18 (diciotto)
mesi. 
    In caso di contestuali  dimissioni  contemporanee  di  almeno  la
meta' dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni
del Segretario Federale, il Rappresentante legale assume i  poteri  e
le  competenze  del  Consiglio   Federale   e   convoca   entro   180
(centottanta) giorni  il  Congresso  Federale  straordinario  per  il
rinnovo degli organi elettivi.