Art. 25. Controllo sull'Amministrazione L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione e' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale ovvero da una societa' di revisione o da un revisore unico. Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e competenza. Il compenso e' determinato dal Segretario Federale all'atto della nomina. L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformita' alle disposizioni di legge. L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle nazioni. Non possono essere nominati membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle nazioni. Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti.