Art. 25. 
                   Controllo sull'Amministrazione 
 
    L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione  e'  composto
da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti  nominati  dal  Consiglio
Federale ovvero da una societa' di revisione o da un revisore  unico.
Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I
membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione  durano
in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili  e  possono  essere
revocati solo per giusta causa. I membri  scaduti  durano  in  carica
fino alla nomina dei nuovi. 
    I membri dell'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione
devono essere  dotati  di  idonei  requisiti  di  professionalita'  e
competenza.  Il  compenso  e'  determinato  dal  Segretario  Federale
all'atto della nomina. 
    L'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione  vigila  in
conformita' alle disposizioni di legge. 
    L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta  una
propria relazione annuale. 
    I membri dell'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione
non possono rivestire altre cariche all'interno  della  Lega  Nord  o
delle nazioni. 
    Non  possono  essere  nominati  membri  dell'Organo  Federale  di
Controllo sull'Amministrazione coloro  che  rivestono  cariche  nella
Lega Nord o nelle nazioni. 
    Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti.