Art. 26. Le nazioni e le delegazioni territoriali Le nazioni e le eventuali delegazioni territoriali sono tenute a rispettare i principi e le norme contenuti nel presente Statuto. L'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord e' deliberata dal Consiglio Federale. La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresi', il testo dei regolamenti delle nazioni la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge al presente Statuto ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle nazioni sono approvati dai relativi Consigli nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della nazione alla Lega Nord. Ciascuna nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale. Le nazioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un'Amministratore. Ogni nazione si articola al suo interno in «delegazioni territoriali» sulla base della delibera del Consiglio Federale. Ogni nazione deve avvalersi di una societa' di revisione o di un revisore contabile unico, iscritto in apposito Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, a cui e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della nazione.