Art. 26. 
              Le nazioni e le delegazioni territoriali 
 
    Le nazioni e le eventuali delegazioni territoriali sono tenute  a
rispettare i principi e le  norme  contenuti  nel  presente  Statuto.
L'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord e' deliberata dal
Consiglio Federale. 
    La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord  predispone,
altresi', il testo dei regolamenti delle nazioni  la  cui  disciplina
non sia espressamente riservata dalla legge al presente Statuto ed e'
competente per la modifica degli stessi. A tal  fine  la  Commissione
Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di  testi
di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime  un
parere  vincolante  sul  testo  dei  regolamenti  e  sulle   relative
modifiche. I regolamenti delle nazioni sono  approvati  dai  relativi
Consigli  nazionali,  tuttavia  l'adozione  del  testo  su   cui   il
Segretario Federale ha espresso parere favorevole e'  vincolante  per
il mantenimento dell'adesione della nazione alla Lega Nord. 
    Ciascuna nazione gode  di  autonomia  organizzativa,  gestionale,
patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente  Statuto
e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto  della  linea
politica, programmatica e d'azione generale  espressa  dal  Congresso
Federale e dal Consiglio Federale. 
    Le nazioni devono prevedere come propri organi un  Congresso,  un
Consiglio, un Segretario, un Presidente, un'Amministratore. 
    Ogni  nazione  si  articola  al  suo  interno   in   «delegazioni
territoriali» sulla base della delibera del Consiglio Federale. 
    Ogni nazione deve avvalersi di una societa' di revisione o di  un
revisore contabile unico, iscritto in apposito Registro dei  revisori
legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, a cui
e'  affidato  il  controllo  periodico  della  gestione  contabile  e
finanziaria della nazione.