Art. 31. Il controllo sui soci della Lega Nord e delle nazioni e i provvedimenti disciplinari Gli organi della Lega Nord e delle nazioni vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle nazioni. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono: il richiamo scritto; la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante; l'espulsione dalla Lega Nord e dalla nazione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o della nazione o ne compromettano l'immagine politica. Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega Nord e della nazione offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o della nazione si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega Nord o della nazione, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale. La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega Nord da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali. I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto. Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante e' il Comitato Disciplinare e di Garanzia. Ogni organo collegiale puo' richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio. L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento disciplinare e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. (ovvero Posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni all'atto dell'iscrizione, al socio interessato che potra' presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione. E' facolta' del Comitato Disciplinare e di Garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto. L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Tutti i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia sono motivati ed immediatamente esecutivi. I provvedimenti devono essere notificati al destinatario a mezzo raccomandata A.R. (ovvero Posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni all'atto dell'iscrizione, ovvero a quello eventualmente indicato in sede di memoria difensiva o di richiesta di audizione. Avverso i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia il destinatario puo' proporre appello al Consiglio Federale entro dieci giorni dalla notificazione. La proposizione dell'appello non sospende l'efficacia del provvedimento. La parte appellante puo' chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento adottato dal Comitato Disciplinare di Garanzia. Sulla domanda di sospensione si pronuncia senza formalita' il Segretario Federale. Al procedimento di appello si applicano le disposizioni previste per i giudizi innanzi alla Commissione Disciplinare di Garanzia. Il Consiglio Federale decide sull'appello con provvedimento motivato non impugnabile. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio nazionale o Federale.