Art. 31. 
        Il controllo sui soci della Lega Nord e delle nazioni 
                   e i provvedimenti disciplinari 
 
    Gli  organi  della  Lega  Nord  e  delle  nazioni  vigilano   sul
comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci  del
presente Statuto e degli statuti delle nazioni. 
    I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti  dei  soci
sono: 
      il richiamo scritto; 
      la sospensione fino ad un periodo massimo  di  dieci  mesi  con
eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; 
      la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante; 
      l'espulsione dalla Lega Nord e dalla nazione di riferimento per
competenza  territoriale  a  causa  di  indegnita'  o   di   ripetuti
comportamenti gravemente lesivi della dignita' di  altri  soci,  o  a
causa di gravi ragioni che  ostacolino  o  pregiudichino  l'attivita'
della Lega  Nord  o  della  nazione  o  ne  compromettano  l'immagine
politica. 
    Per indegnita' si intende il  venir  meno  dei  requisiti  morali
necessari per essere socio della Lega Nord e della nazione offrendone
un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. 
    Per gravi ragioni  che  ostacolino  o  pregiudichino  l'attivita'
della Lega Nord o della nazione si  intende  qualsiasi  comportamento
che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti  anche  omissivi,
danneggi oggettivamente l'azione politica della  Lega  Nord  o  della
nazione, ovvero cerchi di comprometterne  l'unita'  o  il  patrimonio
ideale. 
    La candidatura del socio in una lista non autorizzata  comprovata
da documenti ufficiali  o  l'adesione  a  gruppi  diversi  da  quelli
indicati da Lega  Nord  da  parte  di  soci  eletti  alla  carica  di
Parlamentare, di Europarlamentare e  di  Consigliere,  Presidente  di
Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina  la
cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali. 
    I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro  che
ricoprono cariche di diritto. 
    Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante e'  il
Comitato Disciplinare e di Garanzia. 
    Ogni  organo  collegiale   puo'   richiedere   un   provvedimento
disciplinare  a  carico  di  un  socio  iscritto  al  territorio   di
competenza relazionando per iscritto  sulle  motivazioni  e  i  fatti
utili al giudizio. 
    L'organo richiedente deve  contestualmente  inviare  copia  della
richiesta di provvedimento disciplinare e delle suddette  motivazioni
tramite  lettera  raccomandata   A.R.   (ovvero   Posta   elettronica
certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni
all'atto dell'iscrizione, al socio interessato che potra'  presentare
una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione. 
    E' facolta' del Comitato Disciplinare e di Garanzia comminare  un
provvedimento differente rispetto a quello richiesto. 
    L'organo  giudicante  procedera'  all'accertamento  dei  fatti  e
all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. 
    L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di  difesa  non
esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita'  indispensabili
ad una corretta ricostruzione  dei  fatti,  prima  di  deliberare  in
merito. 
    Tutti i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia  sono
motivati ed immediatamente esecutivi. 
    I provvedimenti devono essere notificati al destinatario a  mezzo
raccomandata   A.R.   (ovvero    Posta    elettronica    certificata)
all'indirizzo indicato al Movimento  per  le  comunicazioni  all'atto
dell'iscrizione, ovvero a quello eventualmente indicato  in  sede  di
memoria difensiva o di richiesta di audizione. 
    Avverso i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia  il
destinatario puo' proporre appello al Consiglio Federale entro  dieci
giorni dalla notificazione. La proposizione dell'appello non sospende
l'efficacia del provvedimento. 
    La parte appellante puo' chiedere la  sospensione  degli  effetti
del provvedimento adottato dal  Comitato  Disciplinare  di  Garanzia.
Sulla  domanda  di  sospensione  si  pronuncia  senza  formalita'  il
Segretario Federale. 
    Al procedimento di appello si applicano le disposizioni  previste
per i giudizi innanzi alla Commissione Disciplinare di  Garanzia.  Il
Consiglio Federale decide sull'appello con provvedimento motivato non
impugnabile. 
    La decisione di riammettere un soggetto in precedenza  espulso  o
cancellato  dai  libri  sociali  e'  di   competenza   del   Comitato
Disciplinare e di Garanzia su richiesta  del  Consiglio  nazionale  o
Federale.