Art. 7. 
           Scioglimento e/o trasformazione della Lega Nord 
 
    Lo scioglimento e/o la trasformazione della Lega Nord puo' essere
deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con  la
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento della Lega
Nord, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere  il  patrimonio
ad altra associazione con finalita' analoghe o  a  fini  di  pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.  3,  comma
190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.