Art. 7. Scioglimento e/o trasformazione della Lega Nord Lo scioglimento e/o la trasformazione della Lega Nord puo' essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.