Art. 2 
 
           Criteri di riparto e trasferimento alle regioni 
 
  1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di  cui  all'art.
1, per un importo pari ad euro 3.000.000,00 tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1°  gennaio
2020  riferiti  alla  popolazione  femminile  residente  nei   comuni
di ciascuna regione appartenente alla  fascia  di  eta'  18-67  anni,
secondo la tabella 1 allegata al presente decreto. 
  2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione
possono essere incrementate  dalle  medesime  regioni  con  ulteriori
risorse proprie traferite direttamente ad Inps. 
  3. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente articolo alle Province autonome di Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 28.317,89 ed euro 30.089,78  e'  acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6. Le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alle
finalita' del presente decreto ai  sensi  dello  statuto  speciale  e
delle relative norme di attuazione. 
  4. Le risorse di cui al presente decreto sono  trasferite  ad  Inps
dal  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   sulla   base   della
programmazione della spesa massima stabilita per le  singole  regioni
secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione
da parte della Corte dei conti.