IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art.  23-bis  introdotto  dalla  legge  di
conversione del citato decreto-legge che istituisce, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, uno specifico  fondo  con  una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   finalizzato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni  che  entro  il  15
luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici  scolastici  da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali  in  occasione  delle
consultazioni elettorali per l'anno 2021; 
  Considerato che le sedi alternative individuate ai sensi del  comma
1 del predetto art.  23-bis  devono  avere  i  requisiti  previsti  a
legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali; 
  Considerato, inoltre, che il  comma  2  dello  stesso  art.  23-bis
dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si  provvede  a  stabilire  i
criteri e le modalita' di concessione dei contributi del fondo di cui
al comma 1, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  il
15 giugno 2021; 
  Considerato,  infine,  che  il   citato   fondo   trova   copertura
finanziaria  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 200 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  come
rifinanziato dall'art. 41 del citato decreto-legge n. 41 del 2021; 
  Sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  17
giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I criteri e le modalita' di concessione dei contributi del fondo di
cui all'art. 23-bis, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
sono individuati in base alle specifiche di cui all'allegato 1  «nota
metodologica» che fa parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2021 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                   Lamorgese          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco