Art. 3 
 
  1. Ai fini della presentazione delle domande, il richiedente dovra'
fornire tutti i documenti previsti dal regolamento (CE) n.  1234/2008
e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,    e,    qualora
l'amministrazione sia gia' in possesso di quanto previsto,  indicarne
gli estremi ai fini della ricerca.