Art. 2 Modalita' di riconoscimento del contributo 1. Il contributo per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, e' riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l'importo massimo di 100,00 euro. 2. L'avvio a riciclo dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DBVT-2 e' effettuato o presso lo stesso rivenditore, contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di cui all'allegato 1, mediante il quale l'utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarita' dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformita' dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018. 3. Il modulo di cui al comma 2 deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all'atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identita' in corso di validita' e del codice fiscale dell'acquirente, ai fini dell'applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Lo sconto non riduce la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. In assenza del modulo che attesta l'avvenuta consegna del bene da rottamare, l'utente finale non puo' beneficiare del contributo. 4. Le attivita' di raccolta dei RAEE sono effettuate dal rivenditore previa iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto. 5. Il contributo e' riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale, e nei limiti delle disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1 comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziate sul capitolo di bilancio 7595, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate. 6. Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, disponibile nell'area riservata del sito web della medesima, in base a quanto previsto dall'art. 3 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Direzione generale») una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilita': a. il codice fiscale del venditore; b. il codice fiscale e gli estremi del documento di identita' dell'utente finale; c. i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneita'; d. il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; 7. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica: a. l'idoneita' dell'apparecchio, di cui all'elenco indicato al precedente art. 1, comma 4. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei; b. che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia gia' fruito del contributo; c. la disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1, comma 614, legge 178 del 30 dicembre 2020, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate. Tale verifica e' effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze di cui al presente decreto e al decreto interministeriale 18 ottobre 2019 tenendo conto anche dei contributi riconosciuti ai sensi dei citati decreti. 8. In esito alle verifiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilita' dello sconto richiesto oppure l'impossibilita' di applicarlo. 9. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico. 10. Possono registrarsi tutti i rivenditori in possesso di partita IVA, senza ulteriori qualifiche. L'elenco dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 11. La registrazione dei venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia avviene mediante un'apposita procedura definita con decreto direttoriale e pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, con cui sono definite le modalita' di accreditamento ed anche di recupero dello sconto praticato.