Art. 2 
             Modalita' di riconoscimento del contributo 
 
  1. Il contributo per l'acquisto di  nuovo  apparecchio  televisivo,
previo corretto avvio a riciclo di un  apparecchio  non  conforme  al
nuovo standard DVBT-2, e' riconosciuto all'utente finale sotto  forma
di sconto  praticato  dal  venditore  dell'apparecchio  sul  relativo
prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di  vendita,
entro l'importo massimo di 100,00 euro. 
  2.  L'avvio  a  riciclo  dell'apparecchio  non  conforme  al  nuovo
standard  DBVT-2  e'  effettuato  o  presso  lo  stesso  rivenditore,
contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un
centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo  di  cui
all'allegato  1,  mediante  il  quale  l'utente  finale  attesta   il
conferimento   del   bene    ed    autocertifica    la    titolarita'
dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e  la  non  conformita'
dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in  quanto  acquistato  in
data antecedente al 22 dicembre 2018. 
  3. Il modulo di cui  al  comma  2  deve  essere  controfirmato  dal
rivenditore o da un addetto  del  centro  di  raccolta  e  consegnato
all'atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identita'
in corso di validita' e del codice fiscale dell'acquirente,  ai  fini
dell'applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che  deve
esser comprensivo dell'imposta sul valore  aggiunto.  Lo  sconto  non
riduce la  base  imponibile  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  In
assenza del modulo  che  attesta  l'avvenuta  consegna  del  bene  da
rottamare, l'utente finale non puo' beneficiare del contributo. 
  4.  Le  attivita'  di  raccolta  dei  RAEE  sono   effettuate   dal
rivenditore  previa  iscrizione   nell'apposita   sezione   dell'Albo
nazionale  gestori  ambientali  di  cui  all'art.  212  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dall'art.  3,  comma
1, del citato decreto. 
  5. Il contributo e' riconosciuto una sola volta per  l'acquisto  di
un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo  codice
fiscale, e nei limiti delle disponibilita' delle risorse  finanziarie
di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1 comma 614 della legge  30
dicembre 2020, n. 178, stanziate sul capitolo di  bilancio  7595,  al
netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate. 
  6.  Ai  fini  dell'applicazione   dello   sconto,   il   venditore,
avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, disponibile nell'area riservata  del  sito  web  della
medesima, in base a quanto previsto dall'art. 3 (di seguito «servizio
telematico»), trasmette alla Direzione  generale  per  i  servizi  di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero
dello  sviluppo  economico  (di  seguito  «Direzione  generale»)  una
comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilita': 
    a. il codice fiscale del venditore; 
    b. il codice fiscale e gli estremi  del  documento  di  identita'
dell'utente finale; 
    c. i dati identificativi  dell'apparecchio,  per  consentirne  la
verifica di idoneita'; 
    d. il prezzo finale  di  vendita,  comprensivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  7.  Per  ogni  comunicazione  ricevuta,  il   servizio   telematico
verifica: 
    a. l'idoneita' dell'apparecchio, di cui  all'elenco  indicato  al
precedente art. 1, comma 4. A tal fine, il Ministero  dello  sviluppo
economico comunica all'Agenzia delle entrate  i  dati  identificativi
degli apparecchi idonei; 
    b. che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale,
non abbia gia' fruito del contributo; 
    c. la disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come
incrementate dall'art. 1, comma 614, legge 178 del 30 dicembre  2020,
al netto dei costi da  rimborsare  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale
verifica e' effettuata  in  ordine  cronologico  di  ricezione  delle
istanze di cui al presente decreto e al decreto interministeriale  18
ottobre 2019 tenendo conto anche dei contributi riconosciuti ai sensi
dei citati decreti. 
  8. In esito alle verifiche di cui alle precedenti lettere a), b)  e
c), il servizio telematico comunica al venditore,  mediante  rilascio
di apposita attestazione, la disponibilita'  dello  sconto  richiesto
oppure l'impossibilita' di applicarlo. 
  9.   Nel   caso   in   cui,    successivamente    alla    ricezione
dell'attestazione,  la  vendita  dell'apparecchio  non  si  concluda,
ovvero  l'apparecchio  venga  restituito   dall'utente   finale,   il
venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio
telematico. 
  10. Possono registrarsi tutti i rivenditori in possesso di  partita
IVA,  senza  ulteriori  qualifiche.  L'elenco  dei  rivenditori   che
aderiscono all'iniziativa e' pubblicato sul  sito  istituzionale  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  11. La registrazione dei venditori operanti  in  Paesi  dell'Unione
europea diversi dall'Italia avviene  mediante  un'apposita  procedura
definita con decreto direttoriale e pubblicata sul sito internet  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  cui  sono  definite   le
modalita'  di  accreditamento  ed  anche  di  recupero  dello  sconto
praticato.