Art. 3 
                 Modalita' di recupero dello sconto 
                       praticato dal venditore 
 
  1. Il venditore recupera  lo  sconto  praticato  all'utente  finale
mediante un credito d'imposta, da indicare  nella  dichiarazione  dei
redditi,  utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
dell'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal secondo giorno  lavorativo  successivo  alla  ricezione
dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 8. A tal fine, il  modello
F24 e' presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti
di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e
all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in  misura
non superiore all'ammontare complessivo degli sconti  indicati  nelle
attestazioni di cui all'art. 2, comma 8, pena lo scarto  del  modello
F24. 
  4. Con risoluzione  dell'Agenzia  delle  entrate  e'  istituito  il
codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel
modello F24 e sono impartite le istruzioni per  la  compilazione  del
modello stesso. 
  5. Nel caso  in  cui  l'apparecchio  venga  restituito  dall'utente
finale, il venditore e' tenuto alla restituzione, tramite modello F24
telematico, del credito  d'imposta  utilizzato  indicando  il  codice
tributo di cui al precedente comma.