Art. 5 Controlli e cause di revoca 1. Ai fini dell'attivita' di controllo, il venditore dell'apparecchio conserva la documentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 6, nonche' la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso. 2. La Direzione generale effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, avvalendosi anche della collaborazione dei centri comunali di raccolta RAEE e dei competenti organi di vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti, in modo da controllare anche la coincidenza tra il numero dei contributi erogati e il numero degli apparecchi rottamati. 3. Ai fini delle verifiche relative alla sussistenza dei requisiti autocertificati per l'accesso ai contributi di cui all'art. 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati necessari per valutare la sussistenza dei requisiti stessi. 4. Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, il contributo e' recuperato nei confronti dell'utente finale che deve provvedere alla restituzione secondo le procedure indicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico. 5. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.