Art. 5 
                     Controlli e cause di revoca 
 
  1.   Ai   fini   dell'attivita'   di   controllo,   il    venditore
dell'apparecchio conserva la documentazione di cui all'art. 2,  commi
2 e 6,  nonche'  la  copia  della  certificazione  del  corrispettivo
versato dall'utente stesso. 
  2. La  Direzione  generale  effettua  verifiche  sul  possesso  dei
requisiti e sul  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente
decreto, avvalendosi anche della collaborazione dei  centri  comunali
di raccolta RAEE e dei competenti organi di vigilanza sulla  corretta
gestione dei rifiuti, in modo da controllare anche la coincidenza tra
il numero  dei  contributi  erogati  e  il  numero  degli  apparecchi
rottamati. 
  3. Ai fini delle verifiche relative alla sussistenza dei  requisiti
autocertificati per l'accesso ai contributi di  cui  all'art.  1,  il
Ministero dello sviluppo economico e  l'Agenzia  delle  entrate  sono
autorizzati a scambiarsi i dati necessari per valutare la sussistenza
dei requisiti stessi. 
  4. Nel caso in cui  venga  accertata  l'insussistenza  di  uno  dei
requisiti  previsti,  il  contributo  e'  recuperato  nei   confronti
dell'utente finale che deve provvedere alla restituzione  secondo  le
procedure indicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico. 
  5.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  o  la  Guardia  di  finanza
accertino,  nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,
l'eventuale indebita  fruizione  del  credito  d'imposta,  le  stesse
provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.