Art. 6 Disposizioni finali 1. Le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai sensi dell'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4, sono preventivamente trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni del presente decreto e di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019. 2. Il termine finale di erogazione del contributo in caso di esaurimento delle risorse stanziate e' reso noto con decreto del direttore della Direzione generale. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 686