Art. 6 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le risorse finanziarie stanziate ai  sensi  dell'art.  1,  comma
1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  ai  sensi
dell'art. 1, comma 614, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  al
netto dei costi da  rimborsare  all'Agenzia  delle  entrate,  di  cui
all'art.  4,  sono  preventivamente  trasferite  sulla   contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -  fondi  di  bilancio»,  per
consentire la regolazione contabile delle compensazioni del  presente
decreto e di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18  ottobre
2019. 
  2. Il termine finale  di  erogazione  del  contributo  in  caso  di
esaurimento delle risorse stanziate e'  reso  noto  con  decreto  del
direttore della Direzione generale. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrano  in  vigore
decorsi  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  dello  stesso  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  Il  presente  decreto  e'  inviato  agli  organi  di  controllo   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 686