Art. 19 
 
            Entrata in vigore e aggiornamenti successivi 
 
  1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche agli Elenchi di cui all'art. 1 e  al  prospetto  di
cui all'art.  13  sono  pubblicate  sui  siti  internet  della  Banca
d'Italia e della UIF.