Art. 5 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1. Per  le  fasi  procedimentali  avviate  su  richiesta  di  altre
Autorita' o su istanza di parte, il termine decorre  dal  ricevimento
dell'atto  di  impulso  proveniente  dall'Autorita'  che  procede   o
dell'istanza. 
  2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio, il termine decorre
dal primo atto d'impulso.