Art. 2 Modalita' di attivazione 1. Ai sensi dell'art. 10-ter, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidita' messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2021, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. 3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2 non eccede: il massimale previsto dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013; in alternativa, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19», tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell'anno 2020. 4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.