Art. 2 
 
                      Modalita' di attivazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10-ter, comma 3 del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44,  gli  organismi  pagatori  fanno  fronte  all'erogazione
dell'anticipazione attraverso  movimenti  sulla  liquidita'  messa  a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. L'organismo  pagatore  concede,  contestualmente  all'erogazione
dell'anticipazione, entro il 31  luglio  2021,  una  sovvenzione,  di
importo  uguale  al  valore  degli  interessi  applicati  alla  somma
anticipata, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo
decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla  data  del  30
giugno dell'anno successivo e attualizzati  con  il  metodo  indicato
nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata  in
premessa. 
  3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2 non eccede: 
    il  massimale  previsto  dall'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013; 
    in  alternativa,  il  massimale  previsto  per  ciascuna  impresa
operante nel settore della produzione primaria di  prodotti  agricoli
al punto 23 della  citata  comunicazione  della  Commissione  europea
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuti  di  Stato  a  sostegno
dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19», tenuto conto  di
eventuali importi erogati ai sensi  del  medesimo  Quadro  temporaneo
anche nell'anno 2020. 
  4. Gli organismi pagatori che attivano  l'aiuto  sono  tenuti  alle
verifiche ed agli adempimenti di  cui  all'art.  52  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234.