Art. 3 
 
            Modalita' di compensazione dell'anticipazione 
 
  1. La compensazione dell'anticipazione erogata e' operata a partire
dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede
di  erogazione  degli   aiuti   PAC   corrisposti   ai   beneficiari,
prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021.