(Modello)
 
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
         del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 
 
    Anticipazioni  dei  pagamenti  diretti  in  attuazione  dell'art.
10-ter del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. 
    L'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza  da  COVID-19,
per le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
territoriali», ha modificato l'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle
imprese nell'attuale periodo emergenziale. 
    In attuazione delle predette disposizioni di legge,  il  presente
decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma  pari
al 70% dei pagamenti diretti  spettanti  al  richiedente,  che  sara'
possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori,  in
sede  dei  pagamenti  degli  aiuti  PAC.  In  tale  caso  l'aiuto  e'
costituito dall'interesse  calcolato  sull'importo  erogato,  per  il
periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base
del  tasso  di  interesse  attualizzato  definito  ai   sensi   della
Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. 
Oneri eliminati 
    Denominazione dell'onere: il presente provvedimento  non  elimina
oneri 
Oneri introdotti 
    Denominazione dell'onere: 
      1. Riferimento normativo interno (art. e comma): art. 6,  comma
1: 
        comunicazione; 
        domanda; 
        documentazione; 
        altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: 
      per l'anno 2021 la possibilita' di ottenere un aiuto  di  Stato
ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter  del  decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2019, n. 44, in alternativa  al  comma  2  del  medesimo  art.
10-ter.