Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. L'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha modificato l'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale. In attuazione delle predette disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% dei pagamenti diretti spettanti al richiedente, che sara' possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto e' costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Oneri eliminati Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri Oneri introdotti Denominazione dell'onere: 1. Riferimento normativo interno (art. e comma): art. 6, comma 1: comunicazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: per l'anno 2021 la possibilita' di ottenere un aiuto di Stato ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in alternativa al comma 2 del medesimo art. 10-ter.