Art. 4 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. All'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento
sono destinate, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge
n. 104/2020 e dell'art. 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 23  milioni  di
euro per l'anno 2021, comprensive degli  oneri  di  gestione  di  cui
all'art.  3  e  fatti  salvi  eventuali  incrementi  della  dotazione
finanziaria  disposti  con  successivi  provvedimenti  legislativi  o
amministrativi.