Art. 4 Risorse finanziarie disponibili 1. All'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono destinate, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 e dell'art. 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 23 milioni di euro per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.