Art. 7 
 
             Buono per la fruizione dei servizi termali 
 
  1. Il buono e' concesso nella misura del 100% (cento per cento) del
prezzo di acquisto presso l'ente termale dei servizi di cui  all'art.
6, fino a un massimo di euro 200,00 per ciascuna richiesta presentata
ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento. 
  2. Il buono da'  diritto  all'applicazione  di  una  riduzione  del
prezzo  di  acquisto  dei  servizi  termali   di   cui   all'art.   6
corrispondente al valore del medesimo  buono.  Nel  caso  in  cui  il
prezzo di acquisto dei servizi termali sia superiore al massimale  di
cui al  comma  1,  l'importo  eccedente  e'  integralmente  a  carico
dell'utente. 
  3. Il buono non e' cedibile a terzi, ne' a titolo gratuito  ne'  in
cambio di un  corrispettivo  in  denaro.  Il  buono  non  costituisce
reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente -  ISEE
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159.