Art. 12 
 
  Le  sezioni  di  tesoreria   dello   Stato   sono   autorizzate   a
contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico  documento
riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano -  nello  stesso
giorno fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto  -
quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. 
  La spesa per gli  interessi  passivi  gravera'  sul  capitolo  2215
(unita' di voto 21.1) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  dell'esercizio  finanziario
2022. L'entrata relativa agli interessi  attivi  verra'  imputata  al
Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto 2.1.3), con valuta pari
al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art.  1,  comma  1,
del presente decreto. A fronte  di  tale  versamento,  la  competente
sezione di tesoreria dello Stato  rilascera'  apposita  quietanza  di
entrata.