(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
LINEE  GUIDA  PER  LO  SMALTIMENTO  DELL'ARRETRATO  DELLA   GIUSTIZIA
                           AMMINISTRATIVA 
 
Sommario: 1. Premessa. - 2. Struttura dell'ufficio per il processo. -
3.  Attivita'  dell'ufficio  per  il   processo.   -   3.1.   Udienze
straordinarie. - 4. Monitoraggio delle attivita' svolta dagli  uffici
per  il  processo.  -  4.1.  Predisposizione  degli   atti   per   la
rendicontazione sull'attivita' svolta. -  5.  Criteri  di  fissazione
delle pendenze relative ad affari iscritti fino al 31 dicembre  2019.
- 6. Entrata in vigore. 
1. Premessa. 
    Nel  prescrivere  misure  urgenti  per  il  rafforzamento   della
capacita'  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  e   per
l'efficientamento della giustizia, il decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80  ha   previsto,   con   specifico   riferimento   alla   giustizia
amministrativa, un rafforzamento degli uffici per il processo  (d'ora
in poi, UpP)  di  otto  uffici  giudiziari,  nei  quali  maggiore  e'
l'arretrato pendente al 31 dicembre 2019, affinche' agli stessi siano
assegnati funzionari amministrativi e assistenti informatici assunti,
in due scaglioni con rapporto a  tempo  determinato  di  trenta  mesi
ciascuno,  all'esito  di  una  procedura   selettiva,   bandita   dal
Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n. 198
del 14 giugno 2021. 
    Gli uffici giudiziari nei quali e' rafforzato l'UpP sono indicati
dall'art. 12 del citato decreto-legge n. 80 e sono: 
      sezioni II, III, IV, V, VI e VII del Consiglio di Stato; 
      Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; 
      Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia,  sede  di
Milano; 
      Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; 
      Tribunale amministrativo regionale per  la  Campania,  sede  di
Napoli; 
      Tribunale amministrativo regionale  per  la  Campania,  sezione
staccata di Salerno; 
      Tribunale amministrativo regionale  per  la  Sicilia,  sede  di
Palermo; 
      Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,  sezione
staccata di Catania. 
    Le presenti linee guida, previste dall'art. 17 del  decreto-legge
n. 80/2021, individuano i principi cardini dell'attivita'  degli  UpP
istituiti  presso  tutte  le  sezioni  del  Consiglio  di  Stato,  il
Consiglio di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,
nonche' presso tutti i tribunali amministrativi regionali e  relative
sezioni staccate e dettano le istruzioni  fondamentali  per  il  loro
funzionamento. 
    Esse  si  applicano  a  tutti  gli  UpP  istituiti  negli  uffici
giudiziari della giustizia amministrativa - sia quelli ex art. 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art.  8,  comma  1,
del  decreto-legge  31  agosto  2016,   n.   168,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  25  ottobre  2016,  n.  197,  sia  quelli
«rafforzati» ex art. 12 del decreto-legge n. 80/2021 - essendo  tutti
chiamati a realizzare l'obiettivo  dell'abbattimento  dell'arretrato,
nei termini indicati nel progetto ricompreso nel Piano nazionale  per
la ripresa e la resilienza (PNRR). 
    L'UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 non  e',  infatti,
una struttura diversa da quella introdotta con  il  decreto-legge  n.
168/2016,  ma  e'  solo  «rafforzata»  con  l'inserimento  di   nuovo
personale amministrativo, assunto a tempo  determinato  negli  uffici
giudiziari dove maggiore e' l'arretrato, rilevato alla  data  del  31
dicembre 2019. 
    Ferma restando, dunque, l'autonomia dei presidenti  degli  uffici
giudiziari nell'organizzazione dell'attivita' giudiziaria le presenti
linee guida, in  applicazione  dell'art.  17,  del  decreto-legge  n.
80/2021, individuano la disciplina base comune a tutti  gli  UpP,  al
fine  di  armonizzarne  l'attivita'  e  renderla  in  tal  modo  piu'
efficiente per il  raggiungimento  dell'obiettivo  dello  smaltimento
dell'arretrato. Tutti gli uffici giudiziari sono infatti impegnati in
vista del raggiungimento di tale traguardo. 
2. Struttura dell'Ufficio per il processo. 
    Negli UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 sono impiegati
esclusivamente  i  funzionari  e  gli  assistenti  assunti  ai  sensi
dell'art. 13 dello stesso decreto; la composizione  degli  UpP  degli
uffici giudiziari e' prevista dall'art. 53-ter, legge n. 186/1982. 
    In entrambi i casi fanno parte  dell'UpP  anche  gli  ammessi  al
tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, o la formazione  professionale  a  norma  dell'art.  37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  o  il  tirocinio
disciplinato dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 17 marzo 2016, n. 70. I tirocinanti aggiungono  l'attivita'
presso l'UpP a quella svolta con il magistrato tutor, secondo  quanto
disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (d.P.C.S.)
del 17 dicembre 2018, n. 183. 
    L'UpP e'  una  struttura  organizzativa  interna  all'ufficio  di
segreteria delle sezioni  e  dipende  funzionalmente  dal  presidente
della sezione. E' diretto dal presidente dell'ufficio  giudiziario  -
per tale intendendosi ai fini delle presenti  linee  guida  anche  la
sezione interna di un tribunale amministrativo regionale -, che  puo'
delegare tale attivita'  ad  un  magistrato  in  servizio  presso  il
medesimo ufficio giudiziario. 
3. Attivita' dell'ufficio per il processo. 
    L'UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine
di accertare: 
      a)  se  sussistano  profili  che  ne   rendano   immediata   la
definizione, perche': 
        presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d'ufficio
dal Collegio; 
        reiterano    questioni    affrontate     dall'ufficio     con
giurisprudenza consolidata; 
      b) se occorra acquisire documentazione istruttoria; 
      c)   se   sia   necessario    disporre    l'integrazione    del
contraddittorio. 
    Gli adempimenti  sub  a),  b)  e  c)  sono  effettuati  anche  in
relazione ai ricorsi pendenti alla data di entrata  in  vigore  delle
presenti linee guida. In relazione  a  tali  ricorsi  l'UpP  verifica
altresi' se  siano  necessari  adempimenti  connessi  a  vicende  che
abbiano determinato la sospensione o l'interruzione del giudizio, per
accertare se la causa della  sospensione  o  della  interruzione  sia
ancora attuale. 
    L'UpP segnala, altresi', i ricorsi: 
      per  i  quali  sia  possibile  la  definizione  in  rito,   con
provvedimento monocratico o  collegiale,  nonche'  la  necessita'  di
disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio; 
      piu' risalenti nel tempo e per i quali sia  stato  disposto  il
rinvio per piu' di una volta. 
    L'UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti: 
      a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; 
      b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali; 
      e) compilazione della scheda del fascicolo di causa,  indicante
anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici; la  compilazione
della scheda puo' essere limitata a determinate tipologie di  affari,
individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo
i criteri fissati dal presidente o suo delegato; 
      d)  assistenza  ai  magistrati  nelle  attivita'   preparatorie
relative  ai  provvedimenti  giurisdizionali,   quali   ricerche   di
giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; 
      e) individuazione di questioni su  cui  si  siano  delineati  o
possano delinearsi contrasti di giurisprudenza; 
      f)  ogni  altro  compito,  rientrante  in  quelli   per   legge
assegnabili ai  tirocinanti,  utile  al  perseguimento  del  primario
obiettivo di smaltimento dell'arretrato. 
    Le   segnalazioni,   da   parte   dell'UpP,    sono    effettuate
settimanalmente al  presidente  dell'ufficio  giudiziario,  il  quale
fissa i ricorsi piu' risalenti nel tempo - per i quali non sia  stata
gia' individuata una Camera di consiglio o una  udienza  ordinarie  -
alle  udienze  straordinarie  di   smaltimento   dell'arretrato,   in
occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali». 
    Onde concorrere al raggiungimento degli  obiettivi,  intermedi  e
finali, di smaltimento dell'arretrato e  al  fine  di  ricondurre  la
durata media dei  processi  agli  standard  temporali  stabiliti  dal
diritto convenzionale umanitario, presso tutti gli uffici  giudiziari
della giustizia amministrativa i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre
2019 sono fissati per la trattazione  prioritaria,  secondo  l'ordine
cronologico, iniziando da quelli piu' risalenti, anche  in  occasione
delle predisposizione dei ruoli delle udienze  ordinarie,  in  misura
nettamente prevalente rispetto ai ricorsi iscritti a decorrere dal 1°
gennaio 2020. 
    I presidenti dispongono che i ricorsi per i quali  sia  possibile
una immediata definizione in rito siano decisi, con sentenza in forma
semplificata, in occasione della prima Camera di consiglio o pubblica
udienza utile. Al di fuori dei casi previsti dal progetto  ricompreso
nel  PNRR,  l'UpP  non  effettua  attivita'  di  massimazione   delle
decisioni dell'ufficio. Non svolgono attivita'  di  massimazione  gli
UpP costituiti presso il Consiglio di Stato. 
3.1. Udienze straordinarie. 
    Il  Consiglio  di  Presidenza  della   giustizia   amministrativa
programma annualmente le udienze straordinarie per trattare i ricorsi
di cui all'art. 11, comma 1, dello stesso decreto-legge, in un numero
necessario e sufficiente al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento
degli obiettivi stabiliti, per la giustizia amministrativa, dal PNRR.
Tali udienze straordinarie si aggiungono a quelle straordinarie  gia'
previste per lo smaltimento dell'arretrato. 
    La partecipazione a tutte le udienze  straordinarie  e'  su  base
volontaria. Le udienze sono svolte da remoto e  non  e'  previsto  il
trattamento di missione. 
    Le  udienze  straordinarie  sono  programmate  dal  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa. 
4. Monitoraggio delle attivita' svolta dagli uffici del processo. 
    Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma fissato  per
garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto
dell'abbattimento dell'arretrato, ricompreso nel PNRR, in  seno  alla
Segreteria del Segretariato generale della  giustizia  amministrativa
e' individuata, entro il 1° settembre 2021, una struttura, alla quale
sovrintende il Segretario generale della giustizia  amministrativa  o
un magistrato delegato, composta dal personale della  Segreteria  del
predetto  Segretario,  da  funzionari  informatici  e  da  funzionari
statistici. 
    La struttura verifica  periodicamente,  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 4, del decreto-legge n. 80/2021, l'andamento  dell'abbattimento
dell'arretrato e supporta, ove  necessario,  l'attivita'  degli  UpP,
anche con  l'elaborazione  di  bozze  di  provvedimento  relative  ai
ricorsi da definire con decisione monocratica e con l'indicazione: a)
dell'esistenza  di  eventuali  gruppi  di  ricorsi  suscettibili   di
trattazione  congiunta  o  b)  richiedenti,  in  ragione  della  loro
risalente  iscrizione,  una  rapida  iscrizione  a  ruolo;  c)  della
necessita' di apportare correzioni alle classificazioni in SIGA. 
    La  struttura  elabora  con  cadenza  quadrimestrale  le   schede
relative alle pendenze - da trasmettere ai Capi di tutti  gli  uffici
giudiziari, delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e al
Consiglio di Presidenza della giustizia  amministrativa,  nonche'  ai
dirigenti presso detti uffici giudiziari e sezioni e ai relativi  UpP
- contenente altresi' l'indicazione, in relazione a  ciascun  ufficio
giudiziario o sezione, degli obiettivi programmatici  da  conseguire,
in coerenza con  quelli  assegnati  complessivamente  alla  giustizia
amministrativa, e del tempo stimato per raggiungerli. 
    Il Segretario generale della giustizia amministrativa,  entro  il
mese di ottobre 2021, adotta una circolare esplicativa dell'attivita'
di raccordo tra la struttura istituita preso il Segretariato e  tutti
gli UpP. 
4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull'attivita'
svolta. 
    Il presidente dell'ufficio giudiziario, entro il  20  gennaio  di
ogni anno, trasmette al  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  e  al
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa  il  programma
di abbattimento dell'arretrato, con la stima  delle  pendenze  e  dei
ricorsi che si stima di  definire  entro  l'anno  e  delle  eventuali
«migliori pratiche» (best practices) poste, o che si intendano porre,
in essere. 
    A decorrere dal mese di gennaio 2023 il  presidente  dell'ufficio
giudiziario acclude al programma di cui al precedente paragrafo anche
una relazione  consuntiva  sull'attuazione  del  programma  nell'anno
precedente,  indicando  le  cause  degli  eventuali  scostamenti  (in
diminuzione) dagli obiettivi programmati. 
    Per  l'anno  2021  la  scheda  e'  trasmessa  al  Presidente  del
Consiglio di Stato entro il 1° novembre 2021. 
    L'UpP   predispone   quadrimestralmente   gli   atti    per    la
rendicontazione sull'attivita' svolta indicando: 
      il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre; 
      il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza
e complessivamente nel trimestre; 
      il numero di affari definiti; 
      il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino  al  31  dicembre
2019 presso lo specifico ufficio giudiziario; 
      il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e  finale,
stabiliti nel cronoprogramma; 
      ogni altro dato utile ad evidenziare lo  stato  di  avanzamento
dei lavori di smaltimento dell'arretrato. 
    La rendicontazione e' trasmessa al  Segretariato  generale  della
giustizia amministrativa con cadenza quadrimestrale entro  il  giorno
10 del mese successivo alla scadenza del  quadrimestre,  al  seguente
indirizzo PEC: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it 
    Oltre ai rendiconti  periodici,  l'ufficio  giudiziario  fornisce
informazioni o rendiconti  anche  parziali  dell'attivita'  svolta  a
richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione  della
stessa, nonche'  segnala  tempestivamente  eventuali  criticita'  che
possano ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo programmato. 
    Il  Segretariato  generale  della  giustizia  amministrativa   e'
responsabile del monitoraggio sui  risultati  raggiunti  da  ciascuno
degli uffici giudiziari. 
    Il Segretario generale della  giustizia  amministrativa,  qualora
nel corso dell'attivita' di monitoraggio rilevi, presso un  qualunque
ufficio giudiziario, uno  scostamento  notevole  tra  le  statistiche
quadrimestrali e il  cronoprogramma  elaborato  per  raggiungere  gli
obiettivi  programmati,  informa  immediatamente  il  Presidente  del
Consiglio di Stato e  il  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa per le iniziative di rispettiva competenza. 
5. Entrata in vigore. 
    Le presenti linee guida entrano in vigore il 9 agosto 2021.