(Allegato 1-art. 14)
 
                               Art. 14 
 
                 (Notificazioni per via telematica) 
 
1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a  norma
dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 
2. Le notificazioni di  atti  processuali  alle  amministrazioni  non
costituite in giudizio  sono  eseguite  agli  indirizzi  PEC  di  cui
all'articolo 16-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
modificato dall'articolo 28 del decreto-legge 16 luglio 2020  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. 
3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a  mezzo  PEC,
le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la  copia  completa
del messaggio di posta elettronica  certificata  consegnato,  secondo
quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma  3,  della  legge  21
gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma  5
dello stesso  articolo  e  la  procura  alle  liti  sono  depositate,
unitamente al ricorso,  agli  altri  atti  e  documenti  processuali,
esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di  cui  all'articolo
19. 
5. Qualora  la  notificazione  non   sia   eseguita   con   modalita'
telematiche,  la  copia  informatica   degli   atti   relativi   alla
notificazione  deve  essere  depositata  nel  fascicolo   informatico
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo
19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma  2,
del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita'
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato. 
6. Nei casi di cui al  comma  1,  la  prova  della  notificazione  e'
fornita  con  modalita'  telematiche.  Qualora  tale  prova  non  sia
possibile per effetto della indisponibilita' del SIGA, resa  nota  ai
difensori con le modalita' definite dal responsabile del  SIGA  anche
attraverso il sito web della Giustizia amministrativa,  il  difensore
procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio
1994, n. 53. In tal  caso,  la  segreteria  dell'ufficio  giudiziario
presso cui l'atto notificato e' depositato procede tempestivamente ad
estrarre  copia   informatica   degli   atti   depositati   ai   fini
dell'inserimento nel fascicolo informatico. 
7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del CPA, il
ricorso redatto nella forma del  documento  informatico  puo'  essere
notificato anche direttamente dal ricorrente ai  sensi  dell'articolo
3- bis della legge 21 gennaio 1994, n.  53,  in  quanto  compatibile,
secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo
19.