(Allegato 1-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
  (Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari) 
 
1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri  particolari,
di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione  del  CPA
sono gestiti con modalita' informatiche, assicurando  la  numerazione
progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto  delle
registrazioni e  l'identificazione  del  soggetto  che  procede  alle
registrazioni informatiche, nonche'  secondo  quanto  previsto  dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
2. Sono  gestiti  con  modalita'  automatizzata,  in  particolare,  i
seguenti registri: 
a) registro generale dei ricorsi; 
b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; 
c) processi verbali; 
d) provvedimenti dell'adunanza plenaria; 
e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); 
f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari
ante causam); 
g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante
causam, ordinanze cautelari); 
h) istanze di fissazione di udienza; 
i) istanze di prelievo.