(Allegato 1-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
                     (Provvedimenti del giudice) 
 
1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto  forma
di  documento  informatico  sottoscritto  con   firma   digitale.   I
provvedimenti  collegiali  sono  redatti  dall'estensore,  da  questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del  collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla segreteria per
il deposito. 
2. Il segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale
i provvedimenti di cui al comma 1,  provvede  al  loro  deposito  nel
fascicolo informatico, alla loro contestuale  pubblicazione  mediante
inserimento nel SIGA, nonche' alla loro pubblicita' sul sito internet
della  Giustizia  amministrativa,  con  le  cautele  previste   dalla
normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e,   in
particolare, nel rispetto degli  articoli  51  e  52  del  codice  in
materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni,
secondo le modalita'  stabilite  dalle  specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 19. 
3. Il  deposito  del  documento  redatto  su  supporto   cartaceo   e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente  quando
il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado  di  ricevere  il  deposito  telematico  degli  atti  a   causa
dell'oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA. Analogamente
si procede nei casi in cui il responsabile del SIGA  attesta  che  il
sistema  informatico  non  e'  in  grado  di  ricevere  il   deposito
telematico degli atti a  causa  della  temporanea  impossibilita'  di
funzionamento del SIGA. In tali casi, il segretario di sezione,  dopo
avere proceduto alla sottoscrizione,  deposito  e  pubblicazione  del
documento con modalita' telematiche  ove  possibile  -  o  altrimenti
apponendovi la propria firma autografa e  procedendo  al  deposito  e
pubblicazione del provvedimento con modalita' analogiche -,  provvede
ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei  provvedimenti
depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico. 
4. Il  deposito  dei   provvedimenti   con   modalita'   informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.