Art. 7 (Provvedimenti del giudice) 1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito. 2. Il segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico, alla loro contestuale pubblicazione mediante inserimento nel SIGA, nonche' alla loro pubblicita' sul sito internet della Giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto degli articoli 51 e 52 del codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quando il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa dell'oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA. Analogamente si procede nei casi in cui il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa della temporanea impossibilita' di funzionamento del SIGA. In tali casi, il segretario di sezione, dopo avere proceduto alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione del documento con modalita' telematiche ove possibile - o altrimenti apponendovi la propria firma autografa e procedendo al deposito e pubblicazione del provvedimento con modalita' analogiche -, provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico. 4. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.