(Allegato 2-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
       (Deposito tramite upload - articolo 9 dell'allegato 1) 
 
1. Il deposito con upload e' consentito tramite  canale  sicuro,  nei
casi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante  collegamento  al  sito
istituzionale,   nell'apposita   sezione   presente    nel    portale
dell'avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito
atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. 
2. L'avvocato deve indicare la  ragione  che  non  ha  consentito  il
deposito  mediante  PEC  e  digitare  il  codice  identificativo  del
messaggio di mancato deposito. 
3. Ad avvenuto completamento  della  procedura  l'avvocato  invia  il
ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione
presente  nel  sito  istituzionale.  Il  SIGA  genera  un  messaggio,
immediatamente visualizzabile, di ricezione. 
4. Ai fini del rispetto dei  termini  processuali,  il  deposito  con
upload si  considera  effettuato  nel  momento  in  cui  il  SIGA  ha
registrato l'invio del ricorso o degli  altri  atti  processuali,  ai
sensi del comma 3. 
5. Il SIGA consente la stampa del messaggio di ricezione, di  cui  al
comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data e dell'ora  del
deposito. 
6. Il deposito ricevuto e'  inserito  automaticamente  nel  SIGA  che
prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delle  informazioni
necessarie  per  la  corretta  gestione  procedurale  a  cura   della
segreteria. 
7. La segreteria della  sede  giudiziaria  adita  invia  all'avvocato
entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione
del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione
deposito,  che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo   di
protocollo assegnato  e  l'elenco  di  tutti  gli  atti  e  documenti
depositati con upload. 
8. Se il deposito non puo' essere elaborato  dal  SIGA  a  causa  del
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il  S.I.G.A  segnala
il mancato deposito, evidenziando le anomalie  di  carattere  tecnico
riscontrate. 
9. L'avvenuto deposito del ricorso o  degli  altri  atti  processuali
puo' essere verificato attraverso  l'apposita  funzione  del  portale
dell'avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione  della
PEC di cui al comma 7. 
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei  casi
di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  a  mezzo  upload,  e'  comunque
consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti
successivi a mezzo PEC.