Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«BIOZOOSTAIN» e' pari ad euro 146.827,54. 
  2. Le risorse nazionali necessarie per l'intervento di cui all'art.
1 del presente decreto, sono  determinate  in  euro  98.920,65  nella
forma  di  contributo  nella  spesa,  in  favore   del   beneficiario
Universita'  di  Bologna  -  Dipartimento  di  scienze  e  tecnologie
agro-alimentari, a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  gli
investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  per
l'anno 2018, cap. 7245, giusta riparto  con  decreto  n.  48  del  18
gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2018,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma  2,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  si  impegna  a   trasferire   al
beneficiario Universita' di  Bologna  -  Dipartimento  di  scienze  e
tecnologie agro-alimentari, il co-finanziamento europeo previsto  per
il progetto, pari ad euro 47.906,89 ove detto importo  venga  versato
dal coordinatore della ERANET Cofund on Blue Bioeconomy sul conto  di
contabilita' speciale 5944 IGRUE, intervento relativo  all'iniziativa
«BIOZOOSTAIN»  -   «Sustainable   utilization   of   zooplankton   as
by-products»  cosi'  come  previsto  dal  contratto  817992  fra   la
Commissione europea e i partner dell'ERANET Cofundon Blue Bioeconomy,
tra i quali il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, ora Ministero dell'universita' e della ricerca, ed ove tutte
le condizioni  previste  per  accedere  a  detto  contributo  vengano
assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa,  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca puo' valutare la rimodulazione  delle  attivita'  progettuali
per variazioni rilevanti, non eccedenti il 50 per cento, in  caso  di
sussistenza      di      motivazioni      tecnico-scientifiche      o
economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al  20  per  cento
del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento  nazionale,
il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  si   riserva   di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dallo ERANET Cofund on Blue Bioeconomy  e  dallo  scrivente
Ministero.