Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  disporra',  su
richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di  cui
all'art. 1, come  previsto  dalle  «National  Eligibility  Criteria»,
nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso,  nel  caso  di
soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La  predetta
anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella  misura
del 50 per cento, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria  o
assicurativa rilasciata al soggetto  interessato  secondo  lo  schema
approvato  dal  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   con
specifico provvedimento. 
  2. Il beneficiario Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna  -
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, si impegnera' a
fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto
ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione  conclusiva   del
progetto, obbligandosi,  altresi',  alla  restituzione  di  eventuali
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica  finale,
nonche' di economie di progetto. 
  3.  Il  presente  provvedimento,  emanato  ai  sensi  del  disposto
dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente
sottoscrizione dell'atto d'obbligo, e'  risolutivamente  condizionato
agli esiti delle istruttorie di  ETS  e  EEF  e,  in  relazione  alle
stesse,  subira'  eventuali  modifiche,  ove   necessarie.   Pertanto
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto  d'obbligo   il   soggetto
beneficiario dichiara di essere a conoscenza  che  forme,  misure  ed
entita'  delle  agevolazioni  ivi  disposte  nonche'   l'agevolazione
stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione. 
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista  l'erogazione  a  titolo   di
anticipazione,  e  il  soggetto  beneficiario  ne  facesse  richiesta
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto   d'obbligo,   l'eventuale
maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse
e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e  EEF,
sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero  fino  alla
concorrenza  della  somma   eccedente   erogata,   sulle   successive
erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 
  5.  Qualora  in  esito  alle  istruttorie  ETS  e   EEF   l'importo
dell'anticipo erogato non trovasse capienza  di  compensazione  nelle
successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma
erogata eccedente alla spettanza  complessiva  concessa  in  sede  di
rettifica sara' restituita  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi. 
  6. All'atto della sottoscrizione dell'atto  d'obbligo  il  soggetto
beneficiario e' a conoscenza  che  il  capitolato  definitivo,  sulla
scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli  sullo  stato  di
avanzamento,   sara'   quello   debitamente   approvato   e   siglato
dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita',  si  procedera'
ai necessari conguagli. 
  7. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  laddove  ne
ravvisi  la  necessita',  potra'   procedere,   nei   confronti   del
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.