Art. 7 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  9,  comma  10-bis,   del
decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  cosi'  come  modificato  dal
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  in  conformita'  ai  parametri
individuati  con   circolare   del   Ministero   della   salute,   le
certificazioni  rilasciate  dalle  autorita'  sanitarie  del  Canada,
Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord
(compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi
britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non
appartenenti al continente europeo) e  Stati  Uniti  d'America,  sono
riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art.  9,  comma  2,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52.  Le
certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite  in
formato digitale o cartaceo.